Il Terzo Settore alla luce della Riforma per un rinnovato e inedito protagonismo economico e sociale
Andrea Sebastiani *
(NPG 2021-08-20)
1. COSA È E COSA NON È TS
In questi ultimi tempi si parla molto della Riforma del terzo settore, un percorso avviato dal 2016 e non ancora terminato, che investe tante realtà del non profit e del volontariato del nostro paese in un processo di forte cambiamento culturale, organizzativo e normativo. Molte di queste realtà sono nate in contesti ecclesiali, operano all’interno o in stretta collaborazione con realtà ecclesiali o ne sono espressione diretta. È quindi opportuno riflettere sulle motivazioni che hanno portato alla necessità di una Riforma, su quali siano i cambiamenti più significativi per le organizzazioni e di quale significato questo abbia anche per il mondo ecclesiale.
Breve panorama del terzo settore italiano: c’era proprio bisogno di una riforma?
Il terzo settore italiano è una realtà articolata è variegata, si va dalle piccole organizzazioni basate esclusivamente sul volontariato, con bilanci di poche migliaia di euro ad enti di grandi dimensioni, con centinaia di dipendenti, bilanci di milioni di euro, strutture organizzative complesse. Si tratta di una realtà che negli ultimi anni è molto cresciuta: è aumentato il numero delle organizzazioni, è cresciuto il numero di persone che lavorano nel terzo settore, si sono moltiplicati gli ambiti di intervento. Alcuni numeri ci fanno capire la crescita che c’è stata. Secondo l’ultimo censimento permanente delle istituzioni non profit dell’Istat, al 31 dicembre del 2018 in Italia le organizzazioni erano quasi 360.000 (poco più di 301.000 nel 2011 e circa 235.000 nel 2001). E’ cresciuto il numero dei volontari (5,5 milioni, dato del 2015), ma anche dei dipendenti, che sono oltre 853.0000. Dati che disegnano un nuovo scenario che si ramifica in forme vecchie e nuove di impegno civico e in iniziative di economia responsabile. Gli enti non profit in Italia sono perlopiù associazioni: se ne contano oltre 305.000 e rappresentano l’85% del totale ma che da un punto di vista occupazionale coprono solo il 19,2% dei lavoratori complessivi, con 164.000 persone. Da questo punto di vista, il vero motore sono le cooperative sociali, che pur rappresentando solo il 4,4% del numero di enti complessivo, offrono lavoro a oltre 450.000 persone, circa il 53% del totale. Le istituzioni non profit sono un fenomeno diffuso capillarmente in tutto il Paese ma la maggior parte degli enti si trova al Nord (182.000 enti) e lì si concentra anche la maggior parte dei lavoratori, segue il Centro (quasi 80.000 enti e 103.000 addetti retribuiti) e chiude il Sud (con oltre 63.000 organizzazioni, 103.000 lavoratori) e le isole. Se andiamo a vedere i settori di attività notiamo che il non profit in Italia interviene soprattutto in ambito culturale, sportivo e ricreativo con oltre 231.000 enti (64,4%), ma dove sono occupate poche persone (solo il 6,2% del totale, circa 52.000 persone), il settore con maggiore capacità di creare posti di lavoro è l’assistenza sociale e la protezione civile (oltre 33.000 enti, con oltre 319.000 persone retribuiti).
Aldilà dei numeri e delle diversità organizzative vi sono alcuni elementi che accomunano questo variegato mondo:
- una lunga storia: il terzo settore italiano ha radici antiche, in alcuni casi risalgono addirittura al medioevo (ad esempio le Misericordie che sono state fondate nel 1244 a Firenze) o all’impegno della Chiesa nel sociale attraverso la storia e l’impegno dei santi sociali di metà 800 (Don Bosco, Murialdo …); una storia che è un bene sociale e relazionale che deve essere tutelato e valorizzato e reso al contempo adeguato ai tempi attuali;
- una forte presenza e radicamento territoriale: il terzo settore italiano non nasce dalle multinazionali della solidarietà (ad esempio le charity inglesi o americane), ma da esperienze di aggregazione attorno a bisogno sociali del territorio; è un terzo settore che nasce dal basso, spesso su base esclusivamente volontaria, come risposta a bisogni di socialità e aggregazione (si pensi ad esempio ai tanti circoli Arci o Acli sparsi sul territorio) o come risposta a bisogni sociali nuovi ed emergenti (gli enti nati negli anni ’70 come risposta alla piaga delle tossicodipendenze);
- una capacità di auto-organizzarsi e rappresentarsi: ne è testimonianza la nascita del Forum Nazionale Terzo Settore soggetto di rappresentanza, nato nel 1997 per volere e per l’impegno delle tante organizzazioni che hanno avuto la capacità di superare le diverse matrici culturali e ideologiche di riferimento verso obiettivi comuni: coordinarsi, mettersi insieme, rappresentarsi in modo unitario nell’interlocuzione politica e con gli altri attori sociali;
- una forte capacità di innovazione: un’ultima dimensione che caratterizza il terzo settore italiano è rappresentata dalla sua capacità di leggere i bisogni sociali e anticipare le risposte richiamando anche lo Stato ad un’assunzione di responsabilità (ad esempio: prima ci sono stati gli obiettori di coscienza e solo dopo 30 anni è stata approvata la prima legge che riconosceva tale esperienza). L’innovazione si ritrova anche nei processi organizzativi, basti pensare al tema della raccolta fondi: prima gli enti del terzo settore hanno avviato forme organizzative e continuative di raccolta fondi e solo successivamente la Riforma le ha riconosciute.
Ma se tutta questa realtà è così positiva, dinamica, evoluta, perché ad un certo punto si è sentito il bisogno di fare una Riforma? La necessità di una Riforma dal mio punto di vista è determinata da almeno 3 fattori:
- delimitare in modo più chiaro l’identità, non solo giuridica, del terzo settore, specificando meglio i confini tra volontariato e cooperazione sociale, tra associazionismo di promozione sociale e impresa sociale, inquadrando la miriade di soggetti assai diversi fra loro che nel loro insieme rappresentano il prodotto della libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune. Il terzo settore negli ultimi 30 anni è cresciuto attraverso successive stratificazioni normative (solo per citarne alcune: legge sul volontariato n. 266/1991, legge sulla cooperazione sociale n. 381/1991, decreto Onlus n. 460/1997, legge sulle associazioni di promozione sociale legge n. 383/2000), generando nel corso degli anni una notevole eterogeneità legislativa e disarmonia amministrativa nell’applicazione delle norme tra i diversi livelli statali e tra le diverse amministrazioni, producendo confusione tra gli operatori e trattamenti diversificati tra gli enti. C’era bisogno di regole chiare e precise e di un quadro di riferimento unitario e condiviso per superare la frammentazione legislativa;
- colpire il “falso” terzo settore e tutelare il “vero” terzo settore: occorre sgomberare il campo da una visione idilliaca del mondo del privato sociale e dirci con sincerità che anche in questo ambito agiscono soggetti non sempre trasparenti che talvolta usufruiscono di benefici o attuano forme di concorrenza utilizzando spregiudicatamente la forma associativa per aggirare obblighi di legge. Penso che tutti abbiamo avuto esperienza di finte onlus che chiedono soldi per inesistenti cause sociali o circoli sportivi (forse anche dentro qualche oratorio) che utilizzano la sigla onlus solo per evadere le tasse. Vi era quindi la necessità di poter prevenire e contrastare situazioni di abusi e al contempo difendere il vero terzo settore. C’era bisogno di un intervento normativo ed amministrativo che permettesse di separare “il grano dal loglio”, ciò che è degno di tutela, riconoscimento e sostegno da ciò che non lo è;
- ma, a mio parere, la Riforma si è resa necessaria, soprattutto, per offrire al terzo settore un quadro di riferimento unitario che gli consentisse di poter esprimere tutte le potenzialità e possibilità di cui è capace, di fargli assumere il ruolo di soggetto economico e sociale (l’ordine dei termini è voluto) che in questi anni ha dimostrato di poter assumere. In altri termini la Riforma è conseguenza di sè stesso e di ciò che ha dimostrato di saper e poter fare, conseguenza del ruolo che il terzo settore ha assunto nella società italiana. In questo senso considerare la Riforma come un insieme di regole e norme alle quali adeguarsi è un approccio miope e riduttivo. La Riforma è la possibilità di valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, riconoscendo ai cittadini la capacità di organizzarsi per dare risposte ai bisogni sociali in un rapporto di distinzione, autonomia e leale collaborazione con la pubblica amministrazione. Superando le vecchie dicotomie tra pubblico/privato e Stato/mercato e passando da un ordine civile bipolare a un assetto “tripolare”. La Riforma intende riconoscere il valore e la funzione sociale degli enti di terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non si tratta, quindi, di una mera congerie di norme a cui uniformarsi, per ottenere ora questo ora quell’altro beneficio o riconoscimento, ma di un processo ri-fondativo che, partendo da solidi e storici ancoraggi valoriali, offre al mondo del volontariato, dell’associazionismo e dell’economia sociale la grande opportunità di ri-pensarsi ed innovarsi, nonché agire in sinergia ed in modo sussidiario con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. LE NOVITÀ DELLA RIFORMA
Entriamo ora nel merito della Riforma, vediamo come è articolata e quali sono i nuovi scenari che si aprono per le nostre organizzazioni, siano esse associazioni, cooperative o fondazioni. La Riforma terzo settore è un processo articolato e complesso ancora in corso e non completato. Nasce dalla legge delega 106/2016 che indica i contorni e i riferimenti ai quali i successivi decreti attuativi dovranno ispirarsi; è una legge delega perché delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. Gli ambiti sui quali il Governo deve intervenire sono 4 (art. 1, comma 2 legge 106/2016): a) revisione della disciplina del titolo II del libro I del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; b) il riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore , mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di Servizio Civile Nazionale.
Nell’articolo approfondiamo in modo particolare il punto 2, il nuovo Codice del terzo settore (in seguito CTS) che delinea un quadro unitario che supera e abolisce le precedenti normative specifiche e definisce un quadro di riferimento univoco per tutte le organizzazioni, definendo i contorni di cosa è il terzo settore, di cosa può fare, di come lo deve fare, di cosa può diventare. Si tratta di un percorso ancora incompiuto perché mancano ancora diversi decreti attuativi (in totale ne erano previsti più di 40) e alcuni processi organizzativi (come l’avvio del Runts), ma il quadro mi sembra già sufficientemente chiaro e il processo ormai irreversibile. Il CTS (Decreto 117/2017) sancisce il perimetro, i soggetti coinvolti, le regole di funzionamento, il regime fiscale, gli spazi di coordinamento normativo e decisionale, di questo sistema sociale ed economico; è la norma che va a definire il volto del nuovo terzo settore. E’ allora opportuno descriverne i tratti salienti.
Il perimetro e i confini
Il CTS ci permette finalmente di dire cosa è il terzo settore e quali sono le sue caratteristiche. È un passaggio necessario proprio per la storia eterogenea e frammentata dalla quale si proveniva. La Riforma del terzo settore perviene ad una definizione giuridica di ente del Terzo Settore e posiziona gli enti del terzo settore non più in “area” residuale rispetto al settore profit e a quello pubblico e fa questo chiarendo i confini del terzo settore. In questo senso uno dei pilastri della nuova normativa è l’istituzione della qualifica di ente del terzo settore (ets in sigla) superando anche una certa confusione terminologica. Per entrare a far parte di questa nuova, grande famiglia, bisogna:
- essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato (quindi gli enti pubblici e le società non possono essere e non possono dare vita ad ets)
- non perseguire scopo di lucro
- essere iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts)
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- svolgere una o più attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs 117/2017): un elenco di 26 aree di intervento centrali per la comunità, aggiornabile, che mette ordine nelle attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).
Quindi non qualsiasi attività è meritevole di attenzione e di essere considerata terzo settore ma solo ed esclusivamente le 26 nell’elenco. Poi il CTS individua alcune sottocategorie di ets, tenendo conto anche delle precedenti normative e introducendo nuove tipologie (in corsivo): le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed in ultimo c’è la categoria altri Ets, aperta tutti gli enti che non rientrano in quelle precedenti (nella quale potranno iscriversi anche gli enti ecclesiastici che decideranno di aprire un ramo ets) . Pertanto oggi usare ancora espressioni del tipo “organizzazioni no/non profit” , “privato sociale”, “organizzazioni dell’economia sociale” o simili è anacronistico perché vi è una sola categoria alla quale tutti apparteniamo: ets. Tutti questi enti sono poi accomunati dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che supera la disomogeneità dei registri precedenti (odv regionali, aps regionali e nazionali, anagrafe onlus), prevede regole uniformi per potersi iscrivere e sarà consultabile on line da tutti i cittadini: ogni cittadino avrà la possibilità di conoscere chi sono gli amministratori di un ente, vedere i bilanci e quindi le modalità di utilizzo delle risorse economiche, le attività svolte per adempire le attività di interesse generale. Una grande operazione di trasparenza.
La trasparenza e l’accountability
È l’altro grande filo rosso della Riforma e ritorna in tanti articoli e passaggi del CTS. La Riforma chiede e sfida l’intero mondo del terzo settore di dotarsi di nuovi e diversi strumenti di accountability per rendere ancora più evidente e misurabile il livello di democraticità, trasparenza ed eticità, principì ai quali gli ets devono isperarsi nelle finalità e nelle modalità di gestione. In altri termini un’organizzazione è un ets se è trasparente: nel modo di gestire le risorse economiche (l’obbligo di depositare i bilanci così che qualsiasi cittadino possa controllare l’uso delle risorse economiche), l’obbligo di redigere il bilancio sociale, la valutazione di impatto sociale sui contesti e sulle comunità, la comunicazione degli emolumenti dati alle figure dirigenziali e a coloro che ricoprono cariche sociali, le regole per l’utilizzo dei volontari tutelando al contempo il loro ruolo e funzione (viene introdotto l’obbligo del registro volontari per tutti gli ets e l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi), alle regole interne di democrazia e partecipazione. Gli strumenti di trasparenza e accountability rappresentano pertanto gli strumenti che tutti gli ets devono riporre nella loro “cassetta degli attrezzi”, imparando a farne buon uso, unitamente all’acquisizione di nuove ed evolute competenze in termini di capacity building. Il CTS va dunque a delineare un modello di ets che è sì un ente privato ma non privatistico o autoreferenziale, è un soggetto privato che svolge una funzione sociale e pubblica e il suo operato deve essere improntato a criteri di pubblicità, trasparenza e correttezza, dove la dimensione reputazionale diventa centrale nell’attrazione di risorse provenienti dalle donazioni ed erogazioni liberali. Tutto questo richiede una grande cambiamento culturale ed organizzativo negli enti, che per tradizione non sono troppo abituati a rendicontare quello che fanno e come lo fanno.
La sostenibilità: un nuovo orizzonte
Soprattutto in questo momento dove le risorse di natura pubblica sono indirizzate su altre priorità, il fatto che gli enti possano in qualche modo affrancarsi o comunque iniziare la loro attività avendo la sostenibilità come orizzonte penso sia fondamentale. La Riforma apre per gli ets delle possibilità nuove rispetto ai temi della sostenibilità economica, cioè del modo di pensare il reperimento delle risorse per portare avanti le attività di interesse generale. Per alcuni aspetti si tratta di una rivoluzione copernicana. Con le novità introdotte gli ets possono definire il proprio modello di business… sì, avete capito bene, “business”, e già parlare di questo è una novità. Per un mondo che ancora si identifica esclusivamente con il volontariato, con la gratuità, con un certo pauperismo sociale parlare di business sembra una cosa strana e forse anche fuori luogo. Invece è proprio questo che la Riforma ci dà la possibilità di fare. E se ci pensiamo bene è anche un modo per dare concretezza a tante espressioni con le quali definiamo il terzo settore (soggetto economico, generatore di ricchezza,…). Se è così e se non vogliamo cadere nella retorica diamo sostanza e concretezza ai termini che usiamo. La Riforma ci permette di pensare e definire il modello economico-finanziario del nostro ente; ci consente di farlo perché amplia, chiarisce e innova gli strumenti ed opportunità che abbiamo a disposizione per finanziare le nostre attività. A fianco di quelle tradizionali (contributo da enti pubblici su progetti convenzioni e quote associative; anche se nel rapporto con la pubblica amministrazione introduce una grande novità della quale parleremo tra poco), si aprono altre due possibilità: la raccolta fondi e le attività diverse. L’ets potrà, dunque, definire un suo modello di sostenibilità economica tripartito: accanto ai tradizionali canali derivanti dai finanziamenti pubblici (per questo motivo ritengo che oggi parlare solo ed esclusivamente di progetti e contributi pubblici sia anacronistico e poco lungimirante), l’ente può e deve prevedere entrate da raccolta fondi e da attività diverse. Vediamo le novità che ci sono rispetto a questi due aspetti:
- raccolta fondi, ora possiamo farla! Nel CTS (art. 7 del Decr. 117/2017, nel momento in cui scrivo siamo in attesa dell’emanazione delle Linee guida) la raccolta fondi trova finalmente una sua definizione giuridica (sembrerà strano ma finora mancava) e viene superato il concetto di occasionalità (art. 2 del Decr. Onlus 460/1997). Il Codice riconosce all’ets la possibilità di realizzare una raccolta fondi in modo continuativo e in forma organizzata coinvolgendo volontari, dipendenti e forze terze. Quindi l’attività di sollecitazione del pubblico, affinché la propria organizzazione possa essere destinataria di donazioni, può essere fatta con tutti i crismi scientifici del fundraising. Rimangono occasionali (quindi non possono essere realizzate in via continuativa) le sole attività di raccolta fondi di piazza (es. banchetti in occasioni di giornate ed eventi,…) dove si frappone tra il donatore e l’ente un bene di modico valore a cementare la relazione tra i due soggetti. Con la Riforma possiamo fare raccolta fondi e possiamo farla in modo organizzato e continuativo, possiamo avere uffici e personale dedicato, possiamo sviluppare piano e strategie di raccolta fondi, possiamo fare investimenti. E’ un cambiamento notevole perché offre la possibilità agli ets di diversificare le proprie entrate secondo un modello di business articolato, di garantire continuità alle proprie attività, di renderle autonome dal solo finanziamento pubblico, di dare quell’autonomia di leggere nuovi bisogni e fornire risposte innovative e tempestive senza dover dipendere dal pubblico. La raccolta fondi, così come delineata dalla Riforma, diventa condizione e possibilità di profezia perché l’ets sarà libero di portare avanti la propria mission, indipendentemente dall’amministrazione amica o vicina, dal finanziamento pubblico che ci può essere o può venire meno. Tutto questo è finalmente riconosciuto, possibile, praticabile;
- il volano delle attività diverse: ora gli ets possono svolgere attività economica (art. 6 del D. Lgs n. 117/2017 e decreto interministeriale n. 107/2021). Prima era una forzatura, un muoversi negli interstizi, un’attività residuale (art. 10 D. Lgs. 460/1997). Ora si apre una nuova frontiera che permetterà alle organizzazioni di intraprendere attività che nulla hanno a che fare né con le attività tipiche (ora chiamate attività di interesse generale) né con le attività ed entrate da raccolta fondi. Ovviamente bisogna stare attenti alla strumentalità delle attività diverse: le possiamo fare e possiamo fare tutto, ma gli utili devono essere destinatati a sostenere le attività di interesse generale. Gli ets potranno vendere beni e servizi che nulla hanno a che vedere con la propria missione, una possibilità nuova e inedita di raccogliere risorse economiche con attività commerciali da destinare alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo e per la realizzazione delle attività di interesse generale. E le possibilità sono davvero ampie perché il recente decreto n. 107/2021 specifica che la natura secondaria, dal punto di vista quantitativo, è verificata se ricorre una delle due seguenti condizioni (la scelta di quale condizione è libera): i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore; i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.
Una nuova relazione con la Pubblica Amministrazione: la co-programmazione e co-progettazione
Il CTS modifica e innova profondamente anche i rapporti tra ets e pubblica amministrazione. Gli articoli 55-56 (confermati autorevolmente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020) definiscono una nuova visione del rapporto con le istituzioni pubbliche, grazie alla possibilità di co-programmare e co-progettare nella prospettiva del perseguimento di finalità di interesse generale che diventano le modalità privilegiate di relazione tra sfera pubblica e sfera del privato sociale. Gli articoli rappresentano un'innovazione particolarmente significativa in quanto introducono gli istituti della c.d. “Amministrazione condivisa”, mediante la quale si dà piena applicazione al principio di sussidiarietà orizzontale (principio inserito per la prima volta nella Costituzione con la riforma del 2001, art.118). Gli articoli 55 e 56 ridefiniscono il ruolo dell’ets che passa da mero fornitore di un servizio attraverso il ricorso a procedure di tipo concorrenziale e mercatista, a “partner di progetto”, con procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati alla creazione di rapporti collaborativi mediante gli strumenti della co-progettazione. In una fase in cui la pubblica amministrazione è chiamata ad abbandonare forme di allocazione competitiva, riorientandosi verso modalità di relazione fondate su processi collaborativi, è abbastanza evidente che per il mondo della filantropia istituzionale si pone il problema di come collocarsi anch’esso su questa lunghezza d’onda. I tradizionali bandi per la selezione di progetti andranno ripensati, ed il dialogo coi destinatari delle risorse andrà costruito su nuove basi, improntate a visioni e strategie di lungo periodo. In sintesi, quando un’amministrazione pubblica vuole realizzare e affidare ad un ets un servizio o un'attività di interesse generale, deve avvalersi prioritariamente degli art. 55 e 56 del CTS e non del Codice degli appalti. La novità dell’art. 55 non riguarda soltanto la Pubblica Amministrazione ma anche il mondo del Terzo Settore che deve riflettere attentamente su sè stesso e attivare processi e trasformazioni che possano renderlo all’altezza di una nuova fase. C’è necessità di dotarsi di competenze e metodologie per comprendere meglio il contesto entro cui si opera; di disporre di capacità progettuali in grado di uscire dai particolarismi per fare propria e integrare la prospettiva universalistica e plurale di cui è portatrice, indispensabilmente, la PA; significa riformulare in chiave strategica e non solo opportunistica le forme di collaborazione tra le organizzazioni (come si può immaginare di sedersi al tavolo di collaborazione con le PA se prima non si è attivato un tavolo di collaborazione tra gli ets?). Prioritario appare quindi la costruzione di forma di rappresentanza diffusa e articolata nei diversi territori. Strutture organizzative che possano diventare palestre di collaborazione tra i diversi ets rendendoli capaci di partecipare insieme alle interlocuzioni con la PA su un piano di effettiva parità, formulando elaborazioni e proposte organiche, anche grazie ai supporti di cui si è parlato al paragrafo precedente.
E per gli enti religiosi cosa cambia?
Il CTS quanto il Decreto sull’Impresa Sociale (d. Lgs. 112/2017, che in questo articolo non ho presentato) hanno previsto che la possibilità di istituire un ramo ets sia riconosciuta non solo ai tradizionali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Legge 222/1985), ma anche al novero più ampio degli enti religiosi: categoria che attende di essere meglio definita per poter procedere all’iscrizione del ramo nel Runts o nel Registro delle Imprese. Agli enti religiosi, che al momento sono iscritti con il ramo Onlus nell’Anagrafe Onlus, si può applicare “immediatamente” la normativa promozionale del terzo settore e dell’impresa sociale. Poi questi enti, come tutte le altre organizzazioni Onlus, dovranno iscriversi nel Runts, quando sarà operativo per poter continuare a beneficiare delle opportunità e agevolazioni previste. Per assicurare che la normativa di favore sia applicata solo alle attività dell’art. 5 del Codice e a quelle dell’art. 2 del Decreto sull’Impresa Sociale, il legislatore ha prescritto tre condizioni: 1) l’adozione di un regolamento (con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata) che recepisca le norme della Riforma “nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti”; 2) la costituzione di un patrimonio destinato (che il D. L. n. 77 del 2021 in sede di conversione ha chiarito debba essere considerato come patrimonio legalmente segregato nella prospettiva bidirezionale dei beni che lo compongono; 3) la tenuta di scritture contabili separate. Pertanto anche per gli enti ecclesiastici si apre la possibilità di essere inseriti all’interno di questo processo riformatore.
3. TUTTO BELLO E INTERESSANTE, MA ORA CHE FACCIAMO? COSA MANCA AL NUOVO TERZO SETTORE
Da queste poche pagine spero sia emerso come la Riforma più che essere regole, norme, cavilli è invece opportunità, possibilità, crescita, che permettono al terzo settore di diventare, veramente, soggetto economico e sociale riconosciuto e significativo del paese. Gli ets non lo erano neppure prima, ma ora non hanno più scuse per non esserlo, non sono la stampella del pubblico e non sono solamente gruppi di volontari impegnati in cause sociali, sono un soggetto economico e sociale del paese, sono una realtà che produce ricchezza sociale, relazionale, culturale ma anche, non bisogna avere paura di dirlo, economica. Personalmente, in tutta onestà, non credo che il mondo del terzo settore sia completamente pronto ad affrontare questi cambiamenti, sia perché in parte non è stata colta la portata innovatrice della Riforma fermandosi ad aspetti formali ed esteriori, sia perché gli operatori del terzo settore (dagli organi direttivi al personale impiegato) non sempre hanno una visione e competenze adeguate. Ecco allora alcune ipotesi di lavoro e di sviluppo che rappresentano anche tre sfide per il futuro.
Cultura e competenze manageriali
Per approcciarsi alle opportunità che la Riforma mette a disposizione degli ets occorre una nuova generazione di amministratori, o meglio di amministratori con una nuova cultura e nuova visione. Amministratori che abbiano una prospettiva di medio-lungo termine e che non si preoccupino solo della gestione dell’immediato che poi diventa sopravvivenza stentata, che sappiano ragionare di investimenti in termini di risorse umane ed economiche e in termini di impresa con un orizzonte temporale di ampia prospettiva. Se in un’ottica di breve periodo tutto può verificarsi, nel medio e lungo termine la continuità aziendale, e quindi la durabilità di qualsiasi impresa, non può verificarsi mediante atteggiamenti non rispettosi degli interessi di tutti gli stakeholder (sia quelli interni che quelli esterni). L’idea è fare impresa all’interno di un nuovo framework concettuale in cui sapientemente coniugare economia, felicità, relazioni e bene comune, non tanto secondo una logica top-down, ma bottom-up che consenta di dare un nuovo spirito alle economie locali e globale. Imprese ed ecosistemi più virtuosi e inclusivi che producono beni comuni e benessere, coniugando profits e social impact nell’ambito di nuovi business models aventi veramente al centro le persone. Allora dobbiamo chiederci quali percorsi formativi intraprendere, quali e abbiano una visione del terzo settore come soggetto economico che produce ricchezza e benessere. Saranno questi i temi sui quali nei prossimi anni saremo chiamati ad operare un grande investimento formativo e di accompagnamento alle organizzazioni.
Approccio imprenditoriale
Gestire un ets come se fosse un’impresa vuol dire realizzare contemporaneamente importanti risultati economici e sociali per la comunità. La sfida starà tutta nel disegno strategico, nella progettualità, negli indicatori della gestione e nella formazione di un management di alta qualità. Se un’impresa non fa utili non ha certamente futuro, e neppure un ets che non ha una chiara mission e un modello di business sostenibile ha futuro. Non si tratta di appiccicare un po’ di attenzione imprenditoriale ad un oggetto sociale; si tratta invece di concepire l’intero business in modo più ampio includendo sempre tre dimensioni nei processi di progettazione strategica, di intervento e di controllo: quella economica, quella sociale e quella ambientale. Non è un problema di forma giuridica (l’approccio imprenditivo non è esclusivo delle imprese sociali) ma di “software” e cioè di valori e di approccio strategico al business e alla società. Tutti questi nuovi paradigmi infatti possono assumere qualsiasi forma organizzativa (associazione, fondazione, cooperativa sociale…). Non vi è infatti una forma di ets a priori migliore di un’altra, vi sono solo organizzazioni nelle quali questi ragionamenti sono più sviluppati e imprese (profit o non profit) in cui lo sono meno. Come sempre, il nocciolo della questione sta nei valori dell’imprenditore e del management che poi vengono portati nei progetti strategici, non un problema di norme e di assetti organizzativi o giuridici. E in questa prospettiva non si può non affrontare il tema del personale impiegato nel terzo settore.
Il personale
Su questo tema bisogna partire da una constatazione onesta e dirci con franchezza che si è molto indietro. Per una qualche ragione velata di falso moralismo e di un certo pauperismo si pensa che il personale degli ets possa essere poco qualificato, debba avere basse retribuzioni, non si debba parlare di percorsi e progressioni di carriera. Per troppo tempo il terzo settore è stato percepito (e lui stesso si è considerato) come un’aggregazione di interlocutori “buoni ma eventuali”, benché venisse diffuso il messaggio della centralità degli ets nella gestione e produzione del welfare, non si era mai arrivati ad un vero e proprio riconoscimento ufficiale in materia. La Riforma, affermando la dignità economica del terzo settore, rimanda agli enti la necessità di affrontare in modo serio il tema del personale. Quando si trattano questi temi sembra che si stiano perdendo i valori (solidarietà, cittadinanza, gratuità…) dei quali il terzo settore è portatore. Invece ritengo che, se vogliamo dare la possibilità al terzo settore di diventare ciò che è chiamato ad essere, dobbiamo renderlo attrattivo anche da un punto di vista professionale e non essere considerato il ricettacolo degli sfortunati di turno che si accontentano di lavorarci perché non potrebbero aspirare a meglio. Nelle nostre organizzazioni dovremmo iniziare a parlare e ad affrontare in modo serio, concreto e operativo, oltre la retorica, di: diversificazioni e formazione specifica delle figure (nei prossimi anni avremo bisogno di esperti analisti finanziari, esperti di fundraising, social media manager… ); di quali percorsi formativi specialistici mettere in piedi; di progressioni di carriera e di retribuzioni (entro il limiti previsti dal CTS) adeguate, che possano diventare interessanti e appetibili anche per chi viene dal mondo profit; di piani strategici di qualità che mettano al centro la persona; di ibridazione profit-non profit, abbandonando atteggiamenti di superiorità; di partecipazione reale di tutti gli stakeholder (donatori, dipendenti, volontari, beneficiari…) nei processi decisionali. In questa prospettiva credo che siamo in linea con le sfide poste dalla recente “economy of Francesco”, con le strategie e i comportamenti di corporate social responsibility attuati sempre di più dalle imprese, ma anche dalle società cooperative (che gestiscono importanti volumi di attività industriali e di welfare) o dal fenomeno delle imprese sociali recentemente riformate in Italia. Il problema è sempre lo stesso e cioè coniugare in modo nuovo e virtuoso performance economica e performance sociale, senza sbilanciarsi sull’uno o sull’altro estremo.
Per concludere
Da questo articolo spero sia emerso come la Riforma dischiuda un mondo di possibilità ed opportunità per il terzo settore, sia uno strumento che libera la sua energia, la sua capacità di produrre ricchezza e benessere sociale, comunitario, economico. Una realtà che non solo possa rispondere in modo inedito ai bisogni sociali ma che diventi luogo di produzione di beni relazionali e comunitari, luogo di sviluppo di benessere economico e quindi anche occupazionale. Si tratta di una sfida che ora è quasi totalmente nelle mani degli operatori del terzo settore, di cosa e di come essi lo sapranno costruire. Ora abbiamo gli strumenti e le possibilità. Il resto dipende solo da noi. Alle organizzazioni di rappresentanza e più in generale alle persone ed organismi che hanno compiti di animazione e coordinamento (anche in ambito ecclesiale) il compito di accompagnare i processi con gradualità, competenza e lungimiranza.
Per approfondire:
- A. Fici, E. Rossi, G. Sepio, P. Venturi
DALLA PARTE DEL TERZO SETTORE. La riforma letta dai suoi protagonisti
Editori Laterza, Bari, 2019
- P. Consorti, L. Gori, E. Rossi
Diritto del terzo settore. Nuova ediz.
Il Mulino, Bologna, 2021
- A. Mazzullo
Il nuovo codice del terzo settore. Profili civilistici e tributari (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
Giappichelli Editore, Torino, 2017
- A. Mazzullo
Diritto dell’imprenditoria sociale. Dall’impresa sociale all’impact investing
Giappichelli Editore, Torino, 2019
- A. Santuari
Le organizzazioni non profit e le forme di partnership con gli Enti pubblici nella riforma del Terzo settore
Bononia University Press, Bologna, 2018
- A. Santuari
Manuale di diritto dell'economia degli enti non profit
Bononia University Press, Bologna, 2020
- www.quinonprofit.it
- www.cantiereterzosettore.it
- www.terzjus.it
- www.italianonprofit.it
* Direttore Generale
Salesiani per il Sociale aps















































