I diritti della famiglia riconosciuti nella Costituzione italiana


    I diritti della famiglia

    riconosciuti nella

    Costituzione italiana

     

    TITOLO II. RAPPORTI ETICO-SOCIALI

     

    Art. 29

    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale  fondata sul matrimonio.

    Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

     

    Art. 30

    È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

    Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

    La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

    La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

     

    Art. 31

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

    Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.