Dichiarazione di Rio de Janeiro
(NPG 1993-03-78)
Preambolo. La Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992;
riaffermando la Dichiarazione di Stoccolma e cercando di costruire su questa base;
con lo scopo di stabilire nuove ed eque relazioni globali attraverso la creazione di un nuovo livello di cooperazione tra stati, settori chiave delle società e popoli;
lavorando ad accordi internazionali che rispettino gli interessi e proteggano l'integrità del sistema globale ambientale e di sviluppo;
riconoscendo la natura integrale e interdipendente della terra, nostra casa; proclama che:
1° principio. Gli esseri umani sono il punto di riferimento dello sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura.
2° principio. Gli stati hanno, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e i princìpi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse nel perseguimento delle proprie politiche ambientali e di sviluppo, e la responsabilità di assicurare che le attività sotto la loro giurisdizione o controllo non producano danni all'ambiente di altri stati o di territori oltre i confini della giurisdizione nazionale.
3° principio. Il diritto allo sviluppo deve essere soddisfatto in modo da realizzare un equo incontro tra bisogni di sviluppo e ambientali delle presenti e future generazioni.
4° principio. Per quanto concerne il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, la protezione ambientale dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo.
5° principio. Tutti gli stati e i popoli dovranno cooperare al compito essenziale di sradicare la povertà come esigenza indispensabile per uno sviluppo sostenibile, al fine di diminuire le disparità nei livelli di vita e di favorire i bisogni della maggioranza dei popoli del mondo.
6° principio. Le condizioni e i bisogni dei paesi in via di sviluppo, soprattutto dei paesi meno evoluti e il cui ambiente è più vulnerabile, dovranno ricevere una speciale priorità. Gli interventi internazionali nei settori dell'ambiente e dello sviluppo dovrebbero al contempo indirizzarsi agli interessi e ai bisogni di tutti i paesi.
7° principio. Gli stati dovranno agire con spirito di cooperazione globale per conservare, proteggere e ripristinare lo stato di salute e di integrità degli ecosistemi terrestri. In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che su essi grava nella ricerca di uno sviluppo sostenibile, per le pressioni che le loro società operano sull'ambiente globale e per le tecnologie e risorse finanziarie di cui essi dispongono.
8° principio. Per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile e di una più elevata qualità di vita per tutti i popoli, gli stati dovrebbero ridurre ed eliminare le forme insostenibili di produzione e di consumo, e promuovere appropriate politiche demografiche.
9° principio. Gli stati dovrebbero cooperare per rafforzare le proprie capacità interne di costruire uno sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione scientifica attraverso scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche, e intensificando lo sviluppo, l'adattamento, la diffusione e il trasferimento di tecnologie, ivi comprese le tecniche nuove e innovative.
10° principio. Gli esiti ambientali hanno migliore riuscita con la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai livelli appropriati. A livello nazionale, ogni individuo dovrà avere accesso adeguato alle informazioni sull'ambiente fornite dalle autorità pubbliche, incluse le notizie relative ad attività e materiali pericolosi nelle comunità di appartenenza, e l'opportunità di partecipare ai processi decisionali.
Gli stati dovranno facilitare e incoraggiare la consapevolezza e la partecipazione pubbliche, rendendo le informazioni largamente disponibili. Si dovrà provvedere a un effettivo accesso ai procedimenti giudiziari e amministrativi, ivi compresi risarcimenti e atti di riparazioni.
11° principio. Gli stati dovranno farsi promotori di un'efficace legislazione ambientale. Criteri normativi (standards) ambientali, obiettivi di gestione e priorità dovrebbero riflettere il contesto ambientale e di sviluppo cui essi si riferiscono. Gli standards applicati da alcuni paesi possono risultare inappropriati o di costo economico e sociale insostenibile per altri paesi, in particolare per i paesi emergenti.
12° principio. Gli stati dovrebbero cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e di sostegno, che conduca tutti i paesi a una crescita economica e a uno sviluppo sostenibile, per meglio indirizzare i problemi di degrado ambientale.
Le politiche commerciali dirette a scopi ambientali non dovrebbero rappresentare un mezzo di arbitraria o ingiustificabile discriminazione, o nascondere restrizioni al commercio internazionale. Azioni unilaterali nei confronti delle sfide ambientali svolte fuori dalla giurisdizione del paese importatore dovrebbero essere evitate. Le misure ambientali relative a problemi ambientali transfrontalieri o globali dovrebbero, per quanto sia possibile, fondarsi sul consenso internazionale.
13° principio. Gli stati dovranno sviluppare una normativa nazionale relativa alla responsabilità e al risarcimento verso le vittime dell'inquinamento e degli altri danni ambientali. Gli stati dovranno anche cooperare in modo sollecito e più determinato allo sviluppo di ulteriori leggi internazionali, relative alle responsabilità e al risarcimento per gli effetti negativi dei danni ambientali, prodotti da attività interne alla loro giurisdizione e da atti di controllo su aree esterne alla loro giurisdizione.
14° principio. Gli stati dovrebbero cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire la riallocazione e il trasferimento ad altri stati di attività e sostanze che provochino un serio degrado ambientale o che siano ritenute nocive per la salute umana.
15° principio. Per la protezione dell'ambiente, l'approccio precauzionale dovrà essere ampiamente applicato dagli stati secondo le loro capacità. Ove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di certezza scientifica non dovrà essere addotta come ragione per posporre misure efficaci di prevenzione del degrado ambientale.
16° principio. Le autorità nazionali dovrebbero sforzarsi di promuovere l'internazionalizzazione dei costi ambientali e l'uso di strumenti economici, assumendo l'approccio secondo cui chi inquina dovrebbe, in linea di principio, farsi carico del costo dell'inquinamento, con il dovuto riguardo per l'interesse pubblico e senza alterare il commercio e gli investimenti internazionali.
17° principio. La valutazione di impatto ambientale, come misura da applicare in ambito nazionale, dovrà essere compiuta, in relazione ad attività proposte che possano produrre un significativo impatto negativo sull'ambiente e che dipendano dalla decisione delle competenti autorità nazionali.
18° principio. Gli Stati dovranno informare immediatamente gli altri stati circa qualunque catastrofe naturale o altre emergenze tali da produrre effetti nocivi improvvisi sull'ambiente di quegli stati. Ogni sforzo dovrà essere compiuto dalla comunità internazionale a sostegno degli stati colpiti.
19° principio. Gli stati dovranno notificare in anticipo e tempestivamente, e fornire le informazioni rilevanti, agli stati potenzialmente interessati dalle attività che possono causare effetti ambientali transfrontalieri significativamente negativi, e dovranno consultarsi con tali stati preventivamente e in buona fede.
20° principio. Le donne svolgono un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo. La loro piena partecipazione è perciò essenziale al conseguimento di uno sviluppo sostenibile.
21° principio. La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani del mondo dovrebbero essere mobilitati per forgiare una cooperazione globale al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e di assicurare un futuro migliore per tutti.
22° principio. I popoli indigeni, le loro comunità e altre comunità locali esercitano un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo, in virtù delle loro conoscenze e pratiche tradizionali. Gli stati dovrebbero riconoscere e aiutare dovutamente l'identità, la cultura e gli interessi di tali popoli, abilitandoli a un'effettiva partecipazione nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.
23° principio. L'ambiente e le risorse naturali dei gruppi umani che vivono sotto oppressione, dominazione e occupazione, dovranno essere protetti.
24° principio. La guerra è intrinsecamente distruttiva nei confronti dello sviluppo sostenibile. Gli stati dovranno quindi rispettare il diritto internazionale, proteggendo l'ambiente in tempo di conflitto armato, e cooperare per l'ulteriore sviluppo di tale diritto come sarà necessario.
25° principio. La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili.
26° principio. Gli stati dovranno risolvere tutte le dispute ambientali pacificamente e con mezzi idonei, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite.
27° principio. Gli stati e i popoli dovranno collaborare in buona fede e con spirito di cooperazione per il raggiungimento dei princìpi enunciati da questa dichiarazione e nell'ulteriore evoluzione del diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile.

