Marco Fiorenzo Nogara *
(NPG 2023-01-30)
La riflessione in atto sulla regia degli oratori trova nel diritto canonico elementi utili per una comprensione ecclesiale del tema. L’apporto del diritto è collocabile, infatti, sul piano dell’identità ecclesiale dei soggetti che intervengono nelle strutture oratoriane e solo in seconda battuta offre criteri per una disciplina comune di queste figure. Le presenti note scaturiscono dalla convinzione che nella Chiesa non vi sia contrapposizione tra pastorale e diritto: la loro armonia deriva dalla comune finalità, la salvezza delle anime.
L’oratorio secondo il canonista
Partiamo con una delusione. Il Codice di diritto canonico (CIC) non tratta direttamente il nostro tema e l’oratorio – come comunemente inteso – non viene mai citato. Ricorre ben 27 volte il sostantivo oratorium senza però alcun riferimento ai giovani o agli spazi ad essi dedicati. Nonostante questa formale assenza, l’autorità ecclesiastica considera l’oratorio come una realtà che appartiene al patrimonio ecclesiale italiano e non mancano interventi della CEI sul ruolo degli oratori nell’attività missionaria della Chiesa. Riconoscere agli oratori un ruolo nell’educazione dei giovani significa prendere in considerazione la missione della Chiesa, i soggetti coinvolti e il loro rapporto con la Chiesa particolare, questioni ben trattate dal legislatore canonico.
Nella missione della Chiesa
Facendosi interprete del magistero conciliare, il diritto canonico ha codificato alcuni principi cardine che normano l’attività pastorale della Chiesa. Anzitutto si riconosce che la Chiesa per sua natura è missionaria e l’attività missionaria viene descritta come compito fondamentale e coessenziale. Si può affermare che là dove vi è la Chiesa vi sia anche il diritto da parte degli uomini di ricevere dal Popolo di Dio l’annuncio del Vangelo. A tutti i fedeli – sia come singoli sia riuniti in associazioni – è riconosciuto il dovere/diritto di svolgere la propria parte nell’opera missionaria della Chiesa, secondo la condizione, i compiti propri di ciascuno e i doni ricevuti dallo Spirito Santo. In secondo luogo, la cura di questa attività ecclesiale è peculiare del ministero dei vescovi per ciò che attiene la Chiesa particolare a loro affidata. Ne consegue che all’interno di una determinata diocesi il vescovo diocesano costituisce il riferimento imprescindibile per i fedeli che, spontaneamente o per mandato dell’autorità ecclesiastica, partecipano e collaborano all’unica missione della Chiesa.
L’assunzione dei laici a un particolare servizio nella Chiesa richiede un’opportuna preparazione a cura di chi è preposto al coordinamento dell’attività pastorale. Il can. 231 CIC lo prescrive in modo inequivocabile, escludendo l’improvvisazione dei cosiddetti “liberi battitori”. Questo canone fonda all’interno dell’ordinamento canonico la possibilità che a tali fedeli venga corrisposta una onesta remunerazione, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile; quindi, che in loro favore si provveda debitamente anche alla previdenza, alla sicurezza sociale e all’assistenza sanitaria.
Il diritto/dovere dei fedeli laici incontra nel CIC anche il corrispettivo dovere/diritto dei pastori, a tenore del n. 37 di Lumen Gentium. Il can. 529 § 2 afferma, ad esempio, che il parroco è tenuto a riconoscere e promuovere il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose, in una reale sintonia con il proprio vescovo e con il presbiterio. Al parroco viene inoltre chiesto l’impegno perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione.
Nella Chiesa ciò che viene identificato come attività pastorale non è prerogativa esclusiva dei ministri ordinati ma è proprio dell’intero corpo ecclesiale. Il diritto canonico descrive infatti un ordinamento in cui vige una fondamentale uguaglianza nella dignità e nell’agire fra tutti i fedeli e questo vale anche sul fronte della responsabilità penale[1]. In tale contesto pensare a nuove forme di regia degli oratori significa lasciar vivere nella Chiesa la corresponsabilità di tutti i fedeli.
Un singolo individuo o un gruppo di persone?
La lettura dei dati emersi dall’indagine ODL sugli oratori lombardi ha consentito di ricondurre le diverse esperienze ad alcuni modelli di gestione degli oratori. Vi è il modello più clericale, che ha come riferimento esclusivo il parroco, o un altro sacerdote da lui incaricato; un modello in cui una persona non insignita del sacramento dell’ordine si affianca al parroco come guida o direttore o educatore dell’oratorio e, infine, un modello in cui un gruppo di fedeli partecipa all’esercizio della cura pastorale dei giovani. Prendiamo qui in esame l’ipotesi di un singolo a cui viene conferito un determinato incarico e l’ipotesi di un soggetto collettivo che si affianca al parroco nella pastorale giovanile.
Il coinvolgimento del singolo fedele nella vita della Chiesa è espressione della sua dignità battesimale; quindi, si configura come esercizio di quei diritti/doveri che scaturiscono dall’essere persona nell’ordinamento canonico.
I singoli fedeli partecipano alla missione della Chiesa anche in forma aggregata. Molteplici sono le forme di questo agire come gruppo di persone. Il CIC riconosce ai fedeli il diritto di fondare e dirigere associazioni che si propongono un fine di carità o che si propongono l’incremento della vocazione cristiana nel mondo, per cui possono associarsi nell’esercizio dell’attività di apostolato addirittura costituendo un soggetto collettivo che può essere riconosciuto – o anche eretto – dall’autorità ecclesiastica la quale, in alcune circostanze, può conferirgli anche personalità giuridica. Un’altra modalità è quella specifica dei fedeli membri di una famiglia religiosa. Vi è poi la realtà dei fedeli membri di organismi di partecipazione – quali il consiglio pastorale o il consiglio per gli affari economici – che lavorano insieme in quanto eletti o nominati membri di quel consiglio.
Il diritto particolare può costituire altri organismi di partecipazione non previsti dal CIC, ma che ugualmente consentono l’esercizio dei diritti/doveri dei fedeli nel compimento della missione della Chiesa. Nelle diocesi lombarde non è difficile incontrare l’esperienza dei consigli d’oratorio: in qualche diocesi sono normati mentre in altre esistono di fatto e sono lasciati al coordinamento del Servizio diocesano di pastorale giovanile o alla creatività del parroco. Un soggetto collettivo di questo tipo può intervenire apportando il proprio consiglio a chi è affidata la responsabilità pastorale oppure lavorando per delega. Il diritto universale non esclude la creazione di altre forme collettive di partecipazione.
Chi è?
Le presenti note vogliono provare a riflettere sulla collocazione del collaboratore d’oratorio all’interno della comunità cristiana e il suo rapporto con la Chiesa particolare, a partire dalla sua identità. Diverso infatti è il caso di una figura inviata dal vescovo e che esprime gli orientamenti pastorali di quella determinata diocesi dal caso del bravo esperto coinvolto occasionalmente dal parroco per risolvere un problema sorto in oratorio.
Il diritto canonico individua almeno tre forme giuridiche entro cui comprendere la figura del collaboratore d’oratorio. Si tratta di forme che esprimono in maniera differente il rapporto con la Chiesa e il ruolo da assumere nella determinata comunità cristiana a partire dagli ambienti d’oratorio.
Un primo modello è quello dell’esperto ingaggiato liberamente dal parroco che offre le proprie competenze per far fronte a un bisogno dell’oratorio. Immaginiamo ad esempio la necessità di coinvolgere un tecnico informatico o un esperto di social network per fronteggiare un caso di cyberbullismo che coinvolge minori che frequentano l’oratorio, oppure il bisogno di confrontarsi con un legale per risolvere problemi attinenti la gestione del bar dell’oratorio o i rapporti con associazioni che hanno sede presso la struttura oratoriale. Il rapporto di collaborazione – secondo questo primo modello – non si configura necessariamente come stabile e continuativo e l’accento è posto sulle specifiche capacità professionali del soggetto. L’esperto può essere un fedele, un cristiano acattolico o una persona non battezzata e questo perché il suo apporto non si colloca sul piano della cura pastorale o della testimonianza, anche se è opportuno individuare alcuni criteri per meglio armonizzare il suo operato dentro lo specifico contesto ecclesiale.
Un secondo modello è quello del ministero riconosciuto o istituito. In questa prospettiva il collaboratore dell’oratorio si presenta come manifestazione di un dono che risponde a una chiamata del Signore e si traduce in un servizio ai fratelli. Il collaboratore d’oratorio verrebbe compreso come il ministero del catechista fino alla recente promulgazione del motu proprio Antiquum ministerium che, sebbene non venisse ancora concepito giuridicamente come un ministero istituito alla stregua del lettore o dell’accolito, trovava nel Benedizionale romano un apposito rito di benedizione e di incarico. Il conferimento del ministero di collaboratore d’oratorio potrebbe essere anche affidato al vescovo diocesano, così come è avvenuto nella Diocesi di Brescia nel 2017[2]. In questo caso la partecipazione del collaboratore d’oratorio all’attività pastorale trova fondamento nel mandato ricevuto dal vescovo, anche se di fatto il suo nome potrebbe maturare all’interno di una comunità.
Il ministero può essere conferito a tempo determinato e per una specifica comunità cristiana, lasciando all’ordinario l’individuazione del luogo di esercizio, in funzione delle necessità diocesane. Questa seconda prospettiva potrebbe nascere da un approfondimento del ministero istituito in chiave vocazionale.
Un terzo modello consiste nel caricare di ulteriore stabilità la figura del collaboratore d’oratorio istituendolo come ufficio ecclesiastico. Il CIC descrive questo istituto come qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Nell’ordinamento canonico vi sono alcuni uffici che necessitano per il loro conferimento l’ordine sacro, come ad esempio la piena cura d’anime. Il CIC prevede che in una situazione di scarsità di sacerdoti il vescovo diocesano possa affidare a un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituendo al contempo un sacerdote come moderatore della cura pastorale[3]. Tale previsione ha trovato in alcuni territori di missione o in alcuni paesi d’oltralpe concrete forme di applicazione, sviluppando il diritto particolare in conformità alle necessità e alle risorse del luogo. Parte della dottrina canonistica riconosce in questo tipo di partecipazione dell’esercizio della cura pastorale un vero e proprio ufficio ecclesiastico. In questa ipotesi, la lettera di missione che accompagna il decreto vescovile di conferimento dell’incarico delimita e ripartisce i compiti tra i membri della comunità in base ai bisogni della pastorale, includendo tutte le attività che non richiedono l’ordinazione presbiterale. Se questo canone disciplina una situazione connotata da precise circostanze, il can. 228 § 1 enuncia un principio generale e dichiara che i laici possono essere assunti dai pastori ad alcuni uffici ecclesiastici e incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.
Esperienze in atto
La diocesi di Bolzano-Bressanone negli ultimi decenni ha istituito l’ufficio del responsabile parrocchiale, figura a cui è affidata una partecipazione stabile nell’esercizio della cura pastorale di una parrocchia. Al responsabile parrocchiale «vengono affidate le facoltà di un parroco per determinati settori della pastorale. In tali ambiti di competenza i responsabili parrocchiali non hanno però da svolgere in prima persona i diversi compiti, quanto piuttosto devono provvedere perché questi vengano svolti in modo appropriato e attendibile attraverso il coinvolgimento di più persone possibili»[4]. Il responsabile parrocchiale si affianca all’incaricato pastorale che altro non è che il sacerdote moderatore richiesto dal can. 517 § 2[5]. Nel settembre 2019 il diritto particolare di questa diocesi, con l’istituzione di un organismo di nomina vescovile a cui è affidata la guida delle singole comunità parrocchiali/pastorali, ha visto un ulteriore sviluppo sul fronte della condivisione della responsabilità pastorale[6]. La promozione della ministerialità e della comunione viene così affidata stabilmente a un soggetto collettivo e non più a un singolo individuo delegato dalla competente autorità ecclesiastica.
Un’altra esperienza italiana maturata sulle linee del can. 517 § 2 è quella della Chiesa vicentina. Il progetto della diocesi di Vicenza, pur non avendo ancora trovato una traduzione nel diritto particolare, è presentato in autorevoli documenti pastorali e già registra tentativi di sperimentazione: si tratta dell’esperienza del Gruppo ministeriale, ossia un organismo collettivo che in una comunità, «in assenza di un presbitero residente, viene posto come punto di riferimento permanente e riconosciuto per l’animazione della vita comunitaria e dei diversi servizi (ministeri), in pieno accordo con i presbiteri dell’unità pastorale»[7].
Il modello della diocesi di Bolzano-Bressanone, per analogia, aiuta ad immaginare come potrebbe configurarsi giuridicamente l’ufficio ecclesiastico del collaboratore d’oratorio, sia esso una figura individuale o un soggetto collettivo. È una prospettiva corrispondente alle potenzialità del popolo di Dio ma ancora distante dalla realtà descritta dall’indagine condotta dall’ODL. Il modello della diocesi di Vicenza aiuta invece ad immaginare meglio la possibile configurazione collettiva del collaboratore d’oratorio, ossia un organismo chiamato a svolgere una sorta di regia dell’oratorio insieme al parroco.
In relazione
È utile prendere in considerazione anche il rapporto del collaboratore d’oratorio con la propria Chiesa particolare. Si tratta infatti di partecipare alla pastorale diocesana secondo gli orientamenti dati dal vescovo concretizzandoli nella realtà ecclesiale in cui si trova ad operare. Vi è quindi una dimensione di comunione che precede ogni qualsiasi altra istanza. L’attuale struttura delle diocesi italiane consente di individuare nei Servizi diocesani di pastorale giovanile un immediato riferimento per il collaboratore d’oratorio. A questo ufficio si potrebbero attribuire i seguenti compiti: l’individuazione dei criteri specifici per la selezione dei candidati a partire dalla conoscenza di un determinato territorio; il reclutamento e la selezione dei candidati proposti dalle singole comunità o giunti come autocandidature a seguito del compimento di studi specifici o presentati da altre aggregazioni di fedeli (ad esempio, istituti religiosi, associazioni o movimenti); la formazione iniziale e permanente, con particolare riferimento alla realtà diocesana e alla promozione della tutela dei minori e delle persone vulnerabili; la distribuzione dei collaboratori sul territorio diocesano; l’accompagnamento dei collaboratori e delle comunità durante il tempo dell’incarico; la vigilanza sull’attività svolta. Le dimensioni della diocesi e il livello di articolazione del Servizio diocesano di pastorale giovanile sono due fattori che possono determinare concretamente la relazione del collaboratore d’oratorio con il coordinamento diocesano e la relazione con la singola comunità cristiana.
Il collaboratore d’oratorio – singolo o collettivo che sia - è infatti inviato a una determinata comunità, caratterizzata da una propria storia, con equilibri spesso consolidati e si affianca a un parroco incaricato dal vescovo della cura piena delle anime. Il collaboratore entra nella rete ministeriale di una determinata comunità per animare i diversi aspetti della vita cristiana nelle strutture oratoriali. Il suo compito consiste nell’affiancarsi al parroco per svolgere un ruolo di riferimento oltre che di coordinamento delle attività pastorali proprie dell’oratorio.
Il diritto particolare potrà prevedere negli statuti dei consigli pastorali parrocchiali o delle aggregazioni di parrocchie la presenza del collaboratore d’oratorio così come potrà descrivere i suoi compiti dentro la comunità.
Il coinvolgimento del collaboratore d’oratorio si pone sia sul piano operativo – ad esempio garantendo la propria presenza all’interno degli spazi oratoriali e partecipando alla realizzazione delle attività pastorali – sia su quello della ideazione.
Requisiti personali
Nulla vieta che nella regia dell’oratorio si possa affiancare ai soggetti più propriamente pastorali la figura dell’esperto che, occasionalmente o stabilmente, interviene con le proprie competenze e professionalità. Sempre più spesso le diverse agenzie educative cristiane si avvalgono dell’ausilio temporaneo o continuativo di educatori che lavorano per cooperative, di psicologi, di avvocati o di altri specialisti che intervengono offrendo le proprie competenze tecniche per la risoluzione di determinati problemi. Si constata così un positivo superamento di posizioni di autosufficienza nella guida pastorale.
La Chiesa nell’esercizio della attività giudiziaria in alcune situazioni si avvale di periti e questo ha comportato l’elaborazione di alcuni criteri per la scelta degli esperti. Nella Dignitas Connubii, ad esempio, ne vengono proposti alcuni di interesse anche per il nostro tema: un primo criterio è che il perito professi sana dottrina, quindi che includa l’esperienza e l’adesione all’antropologia cristiana. Inoltre, viene richiesta la rettitudine morale. Analogamente il già richiamato can. 228 che afferma la necessità di scegliere quali collaboratori dei pastori nell’esercizio della potestà persone che, oltre a distinguersi per scienza adeguata, siano degne di fiducia per la loro prudenza e moralità. Tali criteri possono incidere nella designazione di un esperto che in modo stabile e continuativo collabora nella pastorale, mentre non sembra che eventuali dubbi circa la religiosità del perito possano precludere un suo intervento tecnico in un determinato caso.
Quanto alla necessità di una antropologia cristiana, si tenga presente che un parere tecnico potrebbe apparire sempre neutrale, perché formulato secondo metodi scientifici, mentre invece risente di pregiudizi deterministici contrari alla comprensione cristiana dell’uomo e della sua libertà. Il collaboratore d’oratorio si pone invece su un piano diverso rispetto a quello dell’esperto e questo comporta una maggiore attenzione da parte della Chiesa. Il can. 149 indica i requisiti per il conferimento di un ufficio ecclesiastico richiedendo la comunione della Chiesa e l’idoneità, affermando che la persona promossa ad un ufficio ecclesiastico deve essere dotata delle qualità richieste per quell’ufficio dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione. Per quanto attiene la comunione con la Chiesa il can. 205 recita che «su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico». I requisiti personali previsti per il conferimento di un ufficio ecclesiastico appaiono opportuni anche per la selezione del collaboratore parrocchiale d’oratorio in quanto esprime una partecipazione all’attività missionaria della Chiesa.
Sempre nel CIC, il can. 228 afferma che sono ritenuti abili a prestare aiuto ai pastori della Chiesa, come esperti o consiglieri, coloro che si distinguono per scienza adeguata, prudenza e per onestà. La diocesi di Bolzano-Bressanone in riferimento all’ufficio di responsabile parrocchiale significa queste espressioni nei termini di impostazione cristiana della vita, stile di vita corrispondente alla fede e all’ordinamento della Chiesa, partecipazione attiva alla vita della comunità parrocchiale, equilibrio psicofisico, capacità di rapportarsi agli altri e di entrare positivamente in comunicazione, disponibilità alla collaborazione, consapevolezza dell’impegno assunto, sensibilità e discrezione[8]. Per la figura dell’assistente pastorale richiede anche un particolare curriculum scolastico (una compiuta formazione teologica certificata dal compimento degli studi di teologia o frequenza di una scuola specialistica superiore), qualità morali quali uno stile di vita in consonanza con lo spirito del vangelo oltre a determinate doti umane quali coscienza del lavoro e capacità a lavorare in gruppo, capacità di assumere compiti pastorali, risvegliare carismi nella comunità, comunicare con le persone e accompagnarle nelle diverse situazioni della vita, cura della propria formazione permanente, capacità di assumere iniziative in proprio e lavorare in modo autonomo, positivo confronto con difficoltà e conflitti e flessibilità di orario[9].
La diocesi di Vicenza nel documento Laici e ministeri ecclesiali del 1997, in riferimento al discernimento dei candidati ai ministeri laicali, aggiungeva ai criteri sopra esposti l’attenzione ai servizi già svolti, il senso ecclesiale – misurato attraverso il gusto della comunione e l’amore per la propria comunità (parrocchia e diocesi), l’attitudine a far crescere la corresponsabilità di tutti, e non ad accentrare su di sé – e, in quanto laici, la dimostrazione di saper vivere l’identità e lo stile laicale e «non ricerchi ruoli negativamente “clericali”».
Conclusioni
Dal punto di vista del canonista la riflessione sulla regia degli oratori non può prescindere dalla considerazione della natura e della missione della Chiesa. I soggetti coinvolti sono fedeli dotati di diritti e doveri che scaturiscono dal battesimo e quindi dal loro essere inseriti nella Chiesa, secondo le peculiarità dello stato e della condizione. Questo è rassicurante su più fronti: da una parte evita di considerare il coinvolgimento dei laici come una concessione dell’autorità ecclesiastica, dall’altra di concepirlo come una moda del momento o una supplenza vista la scarsità di sacerdoti. La realtà del battesimo e la natura comunionale della Chiesa esigono che si maturi sul fronte della corresponsabilità e della partecipazione di tutti i fedeli.
Per quanto concerne i modelli da assumere per delineare anche giuridicamente la regia dell’oratorio si è visto come in alcune diocesi italiane stiano prendendo forma anche soggetti collettivi che si affiancano o, in alcuni casi, integrano il parroco nella guida della comunità cristiana o del solo settore giovanile. La stabilità e la complessità del soggetto che abbiamo chiamato genericamente “collaboratore d’oratorio” dipendono dalla realtà ecclesiale e sociale della singola parrocchia o aggregazione di parrocchie.
Le puntualizzazioni offerte potrebbero infine aiutare a individuare con maggiore chiarezza le necessità delle comunità cristiane e ad evitare la creazione di strutture parallele alla gerarchia con il rischio di ingessare ulteriormente la Chiesa.
* Vicario giudiziale e cancelliere vescovile - Diocesi di Como
NOTE
[1] Cf. can 208 e, ad esempio, can 1398.
[2] Il 28 gennaio 2017 il vescovo ha presieduto il rito di conferimento del ministero a otto fedeli che avevano previamente seguito il cammino di accompagnamento per aspiranti guide dell’oratorio, conferendo una veste diocesana a questo ministero.
[3] Cf. can. 517 § 2.
[4] Diocesi di Bolzano-Bressanone, Regolamento per incaricati pastorali e responsabili parrocchiali, III.II/La responsabile parrocchiale, f, in Folium Dioecesanum Bauzanense-Brixinense (FDBB) 2002, 308-312.
[5] Ai responsabili parrocchiali possono essere delegate mediante atto notarile le competenze amministrative pertinenti la legale rappresentanza. Cf. Regolamento per incaricati pastorali.
[6] «Il Team pastorale è un gruppo di collaboratori parrocchiali incaricati che, sotto la guida del parroco o dell’incaricato parrocchiale, rispondono dell’attività pastorale. Il Team pastorale si compone di 3-5 membri che in qualità di responsabili assumono la cura dei seguenti ambiti: dell’annuncio, della liturgia, della carità e dell’amministrazione». Diocesi di Bolzano-Bressanone, Il Team pastorale nelle parrocchie. Linee guida, nn. 2-4, in FDBB 2019, 225-227.
[7] Diocesi di Vicenza, Il gruppo ministeriale per l’animazione comunitaria. Significato, preparazione, compiti, 12 luglio 2001, n. 3.1.
[8] Diocesi di Bolzano-Bressanone, Regolamento per incaricati pastorali e responsabili parrocchiali, f.
[9] Diocesi di Bolzano-Bressanone, Regolamento per gli assistenti pastorali, I. Profilo professionale, posizione e compito nella Chiesa, in FDBB 2009, 437-443.

