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    Materiali su «integrazione e razzismo»



    (NPG 1992-07-68)

    INTEGRAZIONE: QUALE STRATEGIA?

    Sebbene molte forze politiche la riconfermino, in Europa la strategia dell'integrazione è in difficoltà. La società multirazziale e multiculturale comporta una rivoluzione nei rapporti fra stato, società e cultura nazionale. Fino a che punto l'Italia e l'Europa sono pronte?
    L'immigrazione di popolazione straniera all'interno di uno stato implica non solo conseguenze e politiche di breve e medio termine, ma anche problematiche più complesse inerenti le appartenenze culturali e religiose degli immigrati e le dinamiche culturali che esse innestano all'interno e nei confronti della società di accoglienza.
    Se le politiche che regolano l'ingresso e quelle che gestiscono l'accesso degli immigrati ai vari diritti sociali sono facilmente formulabili e controllabili, risulta invece molto più difficile gestire il «multiculturalismo» sia per i tempi lunghi - plurigenerazionali - richiesti dalla sua attuazione, sia per i nodi conflittuali cui si deve fare fronte con politiche ben precise. Una politica multiculturale non significa infatti solo promuovere un generico rispetto delle diverse culture, ma ripensare i rapporti tra società e stato. Questo è tanto più vero per l'Italia e gli altri stati europei, che si sono formati tutti storicamente come stati-nazione, in cui cioè l'unità politica dello stato è basata sulla fondamentale omogeneità culturale della popolazione che costituisce la nazione. Società civile e stato sono molto legati e lo stato sopporta molti costi di socializzazione.
    Una società multiculturale ha la necessità di uno stato diverso, capace di raccordarsi in modo totalmente differente con la società e le sue diversità, rompendo alla radice il nesso tra unità statuale, unità nazionale e unità culturale, come è avvenuto in Australia e negli Stati Uniti. Una simile evoluzione appare però assai difficile e problematica in Italia e negli altri paesi europei che per tradizione politica e culturale sono orientati a conservare il rapporto tradizionale tra stato e società, magari innovandolo in qualche dettaglio, mentre sembrano decisamente poco disponibili a importanti trasformazioni.
    D'altra parte occorre tenere presente anche le difficoltà che derivano dalle appartenenze culturali degli immigrati, che sono spesso portatori di valori e concezioni molto diverse o antitetiche rispetto alla tradizione italiana e europea. Nel momento in cui sulla base di tali valori e concezioni le popolazioni immigrate avanzano richieste sia per l'ambito privato sia per l'ambito pubblico, non possono non nascere situazioni di forte conflittualità destinate a perdurare nel tempo. La situazione internazionale mostra come questi siano i veri problemi, che si pongono a monte della stessa questione di come attuare il multiculturàlismo. La permanenza di identità, le tensioni etniche che ne derivano -- talora molto forti - segnano il presente, e mettono in evidenza come questi problemi siano irriducibili a soluzioni di breve o medio periodo. Si tratta invece di problemi che appartengono all'onda lunga della storia, che sopravvivono a mutamenti istituzionali, a congiunture economiche e politiche.

    I criteri seguiti

    Alla luce di queste considerazioni è interessante vedere come alcuni stati europei di tradizione immigratoria affrontino il problema della stabilizzazione al loro interno di popolazioni immigrate, e quali sono i criteri che seguono per attuarne l'inserimento nella società. Francia, Repubblica Federale Tedesca e Regno Unito costituiscono tre esempi interessanti sia per l'importanza che assume il problema al loro interno, sia per i criteri differenti cui si ispirano per gestirlo.
    La Repubblica Francese ha come fondamento l'assoluta laicità dello stato che garantisce ai cittadini i diritti politici e civili. Il godimento di tali diritti costituisce la base dell'eguaglianza e dell'unità dei cittadini. Si ritiene che la politica integrazionista francese consista nel garantire a ciascuno l'eguaglianza di diritto e di trattamento. In questo quadro lo stato laico assimila le differenze a livello politico e riduce le espressioni e le appartenenze culturali, etniche e religiose alla sfera privata di ciascuno.
    Dal momento che tali valenze sono fatto privato, esse devono manifestarsi rispettando i valori fondamentali che reggono il sistema pubblico e nei limiti in cui non contrastano con essi. Nei confronti degli immigrati la Francia ha dunque scelto il criterio dell'assimilazione politica dello Stato laico che permette, ma nello stesso tempo seleziona e limita fortemente secondo le proprie esigenze, espressioni culturali e religiose diverse.
    Questo modello che ha funzionato per l'immigrazione di origine europea sembra attualmente messo in crisi dagli immigrati musulmani, il cui senso di appartenenza religiosa è molto forte ed implica concezioni molto diverse sia nella sfera giuridica sia nella sfera politica.
    L'Islam pare infatti difficilmente riducibile a fatto privato da praticarsi nell'ambito di uno stato laico, proprio perché esso postula una coincidenza tra società civile, stato e religione: l'ordine giuridico e politico esistono in quanto legittimati dalla religione.
    Queste concezioni così diverse, se non opposte, rispetto a quelle su cui poggia Io stato francese, hanno dato origine a una situazione conflittuale complessa all'interno della società e dello stato: da un lato infatti le espressioni pubbliche di identità culturale/religiosa degli immigrati aumentano - diffondendosi anche in settori tradizionalmente laici come la scuola, il diritto privato - dall'altro questo provoca reazioni contrarie sempre più forti tra i cittadini e da parte delle istituzioni che vedono minacciato il sistema sociale, culturale e politico tradizionale.
    La Repubblica Federale Tedesca ha invece una posizione singolare nei riguardi degli immigrati. A differenza dello stato francese che ha un fondamento concettuale politico potenzialmente universalistico, lo stato tedesco si basa sull'idea di nazione germanica, ed in linea di principio esclude l'integrazione di stranieri al suo interno. In conseguenza di questa concezione la cittadinanza viene ad esempio conferita secondo lo ius sanguinis - per cui in via ordinaria è tedesco chi è nato da genitori tedeschi - e gli immigrati sono stati considerati come presenze comunque temporanee, e destinati a ritornare nel paese di origine. Questa idea, pur presente anche in altri stati, è stata portata in Germania alle sue estreme conseguenze, tanto che è stato coniato il termine di «Gastarbeiter» - lavoratore ospite - per designare il lavoratore immigrato. La stessa politica tedesca assai favorevole al mantenimento dell'identità culturale degli immigrati non ha come proprio fine la loro integrazione o la costituzione di una società multiculturale, bensì il loro rientro nei paesi di partenza. Così l'insegnamento della religione islamica nelle scuole statali, i corsi speciali di lingua e cultura del paese di origine, devono garantire alle nuove generazioni un legame stabile con la propria cultura, in modo che non si sentano sradicate al momento del reinserimento nella società di cui sono originari.
    Il caso britannico rappresenta invece ancora un modello differente di gestione delle dinamiche etnico-culturali.
    Il Regno Unito ha peraltro la specificità di avere accolto flussi immigratori provenienti dal Commonwealth, i cui componenti fino al 1962 erano a tutti gli effetti cittadini britannici. Gli immigrati non sono quindi giuridicamente stranieri e godono dei diritti politici. Questa condizione, unita però al senso di avere appartenenze culturali e religiose diverse, li ha messi in grado di avanzare precise richieste per ottenere riconoscimento pubblico a esigenze culturali e religione loro proprie: questo si ha soprattutto nel caso degli immigrati musulmani, le cui richieste vanno dall'insegnamento islamico nelle scuole e dalla disponibilità di carne macellata ritualmente nei negozi e nelle mense pubbliche all'introduzione del diritto privato islamico nel codice giurisprudenziale britannico.
    Il Regno Unito, secondo la sua tradizione di gestione municipale dell'apparato pubblico, sta effettuando una politica di amministrazione a livello locale delle minoranze etniche e le loro richieste vengono accolte e mediate di volta in volta localmente, a seconda del peso e del grado di rappresentatività che le minoranze hanno nei vari luoghi. Non viene invece fatta alcuna concessione a livello nazionale nonostante molte pressioni in tal senso.
    Questa politica di gestione locale delle comunità minoritarie dei Black English - come vengono denominati gli immigrati è ancora di tipo sperimentale e presenta già dei problemi aperti.
    Sebbene a livello nazionale venga mantenuto l'apparato legislativo tradizionale, spesso le concessioni a livello locale, specie dove la concentrazione di immigrati è abbastanza rilevante, suscitano le reazioni contrarie dei cittadini autoctoni con forti conflitti in ambito municipale. La situazione è poi complicata dal fatto che gli immigrati stanno organizzandosi, pur all'ombra dei partiti esistenti, in formazioni politiche autonome per sostenere le proprie rivendicazioni etnico-religiose; questo natural-
    mente aumenta la spaccatura, anche ai livelli istituzionali, tra comunità immigrate e società britannica nel suo insieme, con conseguenze negative per l'integrazione societaria complessiva all'interno del Regno Unito.
    (XXI secolo, Fondazione Agnelli)

    VIE PER L'INTEGRAZIONE

    Se i diritti di cittadinanza sono sicura fonte di garanzia per gli immigrati, il loro riconoscimento non rappresenta di per sé la soluzione delle questioni d'identità e d'integrazione culturale che costituiscono, per molti, motivo di preoccupazione sino al punto di ritenere non integrabili la maggior parte delle etnie presenti nel nostro paese, soprattutto quelle che hanno come referente principale l'Islam. L'Islam - si dice - abbraccia la totalità dell'esistenza individuale e collettiva e spinge a un attivo proselitismo piuttosto che alla ricerca di dialoghi e d'integrazioni.
    Quanto accade nei paesi europei che hanno una presenza consistente d'immigrati provenienti dall'area mediterranea sta a indicare che il fenomeno è perlomeno ambivalente: l'identità islamica reagisce e interagisce con la cultura e i comportamenti effettivi delle nazioni che li accolgono. Non è casuale che in Francia, in ambito universitario, studiosi di origine magrebina tentino di battere la via di una rinnovata ermeneutica della tradizione, facendo i conti con le metodologie più avanzate dell'indagine storico-critica. Ma è altrettanto vero che proprio in Francia, recentemente, ci sono stati episodi di riaffermazione decisa di fedeltà alle origini, letti da molti come prosecuzione di un processo storico di espansione islamica e da altri come «affermazione polemica in un ambiente culturale repulsivo che a sua volta si sente confermato in questo atteggiamento».
    In questo caso l'obiettivo primario da raggiungere è quello di far sì che gli immigrati, dopo il riconoscimento dei diritti di cittadinanza, non siano considerati come «cittadini di seconda classe» perché la riaffermazione dell'identità islamica è semplicemente il codice che «organizza i motivi della diversità e dell'ostilità che ha ben altre radici»; in secondo luogo si deve puntare a un concetto d'integrazione inteso come «compatibilità di culture» sul fondamento di quei valori universalistici che costituiscono il nucleo centrale dell'identità europea, costruita faticosamente attraverso conflitti religiosi ed etnico-nazionali costati vittime e sangue. È questa una prospettiva che dovrebbe condurre a una integrazione tra culture diverse, da cui nascerebbe qualcosa d'inedito: «Attraverso il crogiolo di popoli e di culture, verso cui siamo incamminati, saranno chiamati a cambiare non solo i migranti, come del resto stanno già sperimentando, ma anche il nostro modo di essere e di vedere le cose».
    Tutto questo implicherà la revisione e la riespressione di fondamentali categorie giuridico-politiche dell'occidente, da quella di laicità a quella di tolleranza, e un'attenzione rinnovata verso le religioni, al ruolo che esse assumono nell'identità personale e di gruppo. Dopotutto - osserva Gian Enrico Rusconi - «la nostra laicità è stata costruita a partire dalla tradizione ebraico-cristiana che ora si confronta per la prima volta dall'interno con altre tradizioni». Ma per fare questo c'è un cammino che riguarda anche l'etica per andare oltre l'immagine di migrante, e di migrante proveniente da territori profondamente islamizzati, che risente della sedimentazione di fatti storici che hanno comportato proiezioni di segno non positivo. Solo così ci si può lasciare interpellare dall'irriducibile differenza dell'altro.
    Si richiede, a mio parere, una sistematica riflessione per la rifondazione di una coesistenza che possa risolvere il rapporto con l'altro nella forma della moralità. La moralità mette in conto, prima ancora di ogni forma di coscienza che oggettiva il volto dell'altro, prima ancora di ogni rapporto economico e politico che lo sfrutta e lo manipola, il rispetto del volto altrui, meglio ancora il rispetto dell'altro che viene a noi nel volto. Ci siamo e prendiamo senso per l'altro e per il suo volto che ce lo presenta e ce lo fa vicino e per tutti i problemi che questo faccia a faccia comporta.
    Con questo non si vuol dire che la sfida lanciata dalla questione etica sia facilmente vinta: vi saranno forze che spingono a ritrovare nella tradizione culturale e religiosa europea presupposti universali da riproporre senza timore, aprendosi contemporaneamente a ciò che in altre culture e religioni rivendica universalità; altre forze, al contrario, susciteranno sentimenti e comportamenti che vanno in direzione opposta. E saranno proprio le politiche concrete a far saltare l'unanimismo dei principi. La recente conferenza nazionale sull'immigrazione ha già mostrato l'emergere di culture etnocentriche che fanno leva su timori e angosce oscure che hanno alimentato, in altri contesti nazionali, i movimenti xenofobi. Dovremo imparare a convivere con questi conflitti, pur lottando come si conviene per il loro superamento in vista di una società riconciliata.
    (Piergiorgio Grassi, Orientamenti sociali 3/1990)

    BOZZA DELLA CARTA DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI

    Premessa

    Premessa la volontà di continuare il confronto insieme a tutti coloro che sono impegnati nel movimento antirazzista italiano, i partecipanti alla Prima Convenzione Nazionale Antirazzista, riuniti a Firenze 1'8-12-89, individuano alcune problematiche dalle quali non si può prescindere nell'affrontare il tema del razzismo e dell'immigrazione.
    Anzitutto la cancellazione del debito estero dei paesi del Sud del mondo, punto di partenza verso la realizzazione di un equo ordine economico internazionale che consenta l'autodeterminazione di ogni popolo e il riequilibrio ecologico del pianeta. È necessario proseguire sulla strada del disarmo, destinando allo sviluppo le ingenti risorse che ancora vengono sperperate negli armamenti. Per questo si esprimono forti preoccupazioni riguardo alla militarizzazione del Mediterraneo, a cui l'Italia non è estranea.
    I processi politici di cambiamento nell'Est europeo stanno determinando un mutamento di indirizzo nella politica di cooperazione italiana. C'è il pericolo che una volta caduto il muro di Berlino se ne stia alzando un altro tra Nord e Sud del Mondo. Sono in discussione il concetto e i termini concreti della cooperazione italiana che è strettamente connessa con il problema dell'immigrazione. Si denunciano gli effetti negativi di certa cooperazione pubblica italiana verso i paesi del Sud del mondo, in quanto è stata funzionale soprattutto agli interessi delle imprese e dei loro mercati.
    Si chiede al governo la cessazione di questo tipo di cooperazione e il potenziamento della cooperazione non governativa. Si esprime profondo dissenso per il blocco dei fondi alle ONG italiane.
    Per una cooperazione che sia veramente tale è indispensabile coinvolgere come soggetti primari gli immigrati, i movimenti di liberazione e le organizzazioni popolari del Sud del mondo. Si invitano il Governo, il Parlamento, le ONG a riconoscere questo diritto agli immigrati, modificando la politica della cooperazione e la legge che la regola.
    I partecipanti sostengono la legge sulle sanzioni al Sudafrica, presentata al Parlamento, e le iniziative anti-apartheid e contro le complicità italiane verso il regime razzista di quel paese.
    Da queste premesse i partecipanti alla Convenzione Antirazzista di Firenze propongono La carta dei diritti degli immigrati.

    Preambolo

    Questa carta è stata elaborata tenendo conto della «Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo», della «Carta Sociale Europea», della «Dichiarazione dei Diritti degli Immigrati in Europa», della «Carta dei Diritti fondamentali del lavoratore migrante», dei «Contributi per una carta europea dei diritti dello straniero» e della «Carta dei diritti delle comunità degli immigrati».
    Tale Carta vuole affermare e sostenere i diritti fondamentali di ogni persona a cui sono stati negati per il semplice motivo di essersi allontanata dal proprio paese di origine.
    Tale Carta inoltre viene proposta come contenuto di una Legge generale regolatrice dello status giuridico dello straniero in Italia.

    1. Diritti fondamentali
    Ogni persona ha diritto alla vita, alla sicurezza e all'integrità fisica e morale nel proprio o in altri paesi.
    Ogni persona ha il diritto di accedere e di circolare liberamente nel territorio dello Stato.
    Se questi diritti sono minacciati, compromessi, negati da impedimenti, ognuno può cercarne altrove il giusto riconoscimento.
    Ogni Stato ha il dovere di dare accoglienza a chi vede negati altrove i propri diritti fondamentali.

    2. Diritti di asilo
    Ogni persona perseguitata per ragioni politiche, etniche, religiose, sessuali, di obiezione di coscienza, o costretta a fuggire a causa della guerra, della povertà, o di disastri naturali o ecologici, ha diritto di cercare asilo dalle persecuzioni e di godere del diritto di asilo.

    3. Diritto alla tutela giuridica
    Ogni persona è considerata innocente fino a prova contraria.
    Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad uguale tutela giuridiziaria.
    Ogni persona ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali ordinari in caso di respingimento alla frontiera e di espulsione dal territorio dello Stato, ed alla sospensione del provvedimento finché questi non si siano pronunciati in merito alla misura presa dalle autorità nei suoi confronti.
    Ad ogni persona, di condizione non abbiente, devono essere assicurati i mezzi e gli strumenti per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
    Nessuna persona può essere allontanata dal territorio dello Stato per il solo fatto di avere subito una condanna penale, né per carenza di mezzi di sostentamento o di fissa dimora.

    4. Diritto di cittadinanza
    Ogni persona ha diritto di acquisire sin dalla nascita la cittadinanza dello Stato dove è nato.
    Ogni persona residente da almeno tre anni nel territorio dello Stato ha diritto di acquisirne la cittadinanza.
    Ogni persona ha diritto di avere contemporaneamente più di una cittadinanza senza che ciò comporti la rinuncia costrittiva alla cittadinanza dello Stato di origine.

    5. Diritto di associazione
    Ogni persona ha diritto alla libertà di opinione e di espressione.
    Ogni persona ha il diritto di riunione, e di creare, dirigere o aderire ad una associazione, organizzazione o partito politico.

    6. Diritto alla partecipazione alla vita pubblica
    Ogni persona che risiede nel territorio dello Stato da almeno due anni ha diritto a partecipare, sia come elettore che come candidato, alle elezioni amministrative, politiche e per il Parlamento Europeo.

    7. Diritto all'identità culturale e religiosa
    Tutte le culture hanno pari dignità.
    Ogni persona ha diritto al rispetto ed al libero esercizio della propria cultura e religione.
    Lo Stato deve garantire lo sviluppo di luoghi e di strutture per esercitare tale diritto nel rispetto della reciproca autonomia, della laicità della Repubblica e della pluralità delle confessioni religiose e delle ispirazioni filosofiche.

    8. Diritto al lavoro
    Ogni persona che vive nel territorio dello Stato ha diritto al lavoro dipendente, associato, autonomo. Parimenti ha diritto all'ingresso nella Pubblica Amministrazione.
    Il lavoratore e la lavoratrice stranieri hanno diritto allo stesso trattamento dei lavoratori autoctoni per ciò che riguarda le condizioni di impiego, di retribuzione, di licenziamento, di reintegrazione professionale, in ogni area lavorativa compreso il lavoro autonomo e professionale. Le clausole di contratti collettivi ed individuali non possono costituire motivo di espulsione per il lavoratore o la lavoratrice.
    La perdita del posto di lavoro non può essere motivo di allontanamento dal territorio dello Stato. Ogni persona ha diritto di aderire al sindacato di sua scelta e di eleggere e di essere eletta negli organi di rappresentanza nei luoghi di lavoro.

    9. Diritto alla salute e alla sicurezza sociale
    Ogni persona, indipendentemente dallo status legale, ha diritto alla tutela della propria salute e di accedere alle strutture sanitarie e sociali esistenti nel territorio dello Stato, alle stesse condizioni dei cittadini autoctoni.

    10. Diritto all'istruzione
    Ogni persona che vive nel territorio dello Stato, indipendentemente dal suo status legale, ha diritto all'istruzione pubblica e gratuita, nel rispetto della cultura di origine.
    Ogni straniero che vive nel territorio dello Stato deve essere messo in condizione di poter apprendere la lingua italiana, strumento necessario ad un pieno inserimento sociale e professionale.
    Ogni straniero ha diritto a programmi di orientamento e di formazione tecnica e professionale che gli assicurino la possibilità di qualificazione e promozione economica e sociale.
    I titoli di studio e professionali e le qualifiche di mestiere acquisite nel paese di origine devono essere riconosciuti nel paese di residenza.
    Ogni straniero ha diritto di iscriversi, a parità di titoli, agli albi professionali del paese dove risiede, anche in assenza di accordi di reciprocità.

    11. Diritto al ricongiungimento familiare
    Ogni persona che vive nel territorio dello Stato ha diritto a ricongiungersi con i suoi familiari o conviventi.
    I membri delle famiglie che si ricongiungono non devono subire discriminazioni per quanto riguarda la residenza, l'occupazione, l'istruzione e la sicurezza sociale.
    Il diritto di residenza nel territorio dello Stato deve essere autonomo dal vincolo di parentela o di affinità.

    12. Diritto all'alloggio
    Ogni persona che vive nel territorio dello Stato ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
    Ogni persona ha diritto alla libertà di movimento e di residenza dentro i confini dello Stato.
    La presenza, anche irregolare, di uno straniero nel territorio dello Stato, non può costituire reato. Sono vietate le espulsioni collettive di stranieri.

    13. Diritto alla protezione dalla discriminazione etnica
    Qualsiasi appello all'odio nazionale, etnico e religioso, che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza, deve essere vietato dalla legge.
    Ogni associazione avente lo scopo di combattere la discriminazione etnica ha il diritto di poter esercitare l'azione civile, amministrativa e penale davanti alle competenti sedi giurisdizionali.

    14. Diritto all'informazione
    Ogni persona ha diritto di informare e ad informarsi liberamente.
    Ogni persona ha diritto alla pluralità dell'informazione.
    (Prima Convenzione nazionale antirazzista, Firenze, 8-10 dicembre 1989)

    PER UNA SOCIETÀ MULTIETNICA E PLURICULTURALE: PROPOSTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    Le raccomandazioni qui di seguito formulate rappresentano soltanto una parte di un ventaglio praticamente infinito. L'immaginazione politica può sempre arricchirle e la ragione politica definire al suo interno le scelte e le priorità che si impongono.

    Sul piano istituzionale
    a) Ratificare le convenzioni internazionali concernenti l'oggetto dell'inchiesta da parte dei paesi che non l'abbiano ancora fatto.
    b) Procedere alle dichiarazioni e alle ratifiche relative alle istanze «individuali» (articolo 25 della Convenzione europea del diritto dell'uomo, articolo 14 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale da parte di quei paesi che non l'abbiano ancora fatto.
    c) Adempiere pienamente gli impegni assunti nel quadro delle convenzioni internazionali sul piano del diritto interno.
    d) Rivedere e adeguare continuamente la legislazione nazionale in materia di lotta all'estremismo politico, al razzismo e alla discriminazione razziale e vigilare sulla sua effettiva applicazione.
    e) Creare strumenti di ricorso efficaci per le vertenze riguardanti la discriminazione razziale.
    f) Controllare, analizzare e valutare l'applicazione della legislazione di cui al punto d) da parte delle autorità amministrative e giudiziarie nazionali.
    g) Estendere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita effettiva e della consultazione giuridica alle vertenze riguardanti la discriminazione razziale.
    h) Definire e adottare una politica di misure istituzionali positive miranti ad istituire organi nazionali specializzati in materia di relazioni interrazziali (istanze di inchiesta e di conciliazione, commissioni di ricerca e di iniziativa).
    i) Avanzare verso la creazione di uno spazio giudiziario europeo nello spirito delle risoluzioni già adottate in proposito dal Parlamento europeo per far fallire le complicità fra organizzazioni estremistiche e terroristiche nell'organizzazione di azioni e nella diffusione di materiale propagandistico proibito dalla legge, nonché per difendere i principi fondamentali della democrazia con tutti i mezzi offerti dallo Stato di diritto.
    j) Adoperarsi per una definizione più ampia delle competenze e delle responsabilità comunitarie nel settore delle relazioni interrazziali, mediante un'interpretazione teleologica dei trattati basati fra l'altro sulla ricerca dell'effetto utile delle disposizioni in materia e dei poteri impliciti della Comunità europea e ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 235 del Trattato CEE e, se necessario, procedendo a una revisione dei Trattati.
    k) Incoraggiare le iniziative della Commissione in merito alle questioni sollevate dall'inchiesta.
    l) Far entrare i problemi emersi dall'inchiesta nel campo di interesse dei meccanismi paracomunitari, come il Consiglio europeo e la cooperazione politica europea.
    m) Contribuire all'elaborazione e all'approvazione di una dichiarazione comune alle istituzioni politiche comunitarie contro il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia ed a favore di rapporti armoniosi fra tutte le comunità che si trovano in Europa.
    n) Promuovere il ruolo del Parlamento europeo quale istanza di riflessione, di discussione e di iniziative politiche nei settori che interessano il rispetto e il consolidamento dell'ordine democratico e l'armonia dei rapporti fra tutte le comunità che si trovano in Europa.

    Sul piano dell'informazione
    a) Far eseguire una ricerca di diritto comparato sui vari strumenti giuridici creati dai paesi della Comunità per far fronte ai fenomeni che rientrano nel quadro dell'inchiesta oltre che sull'applicazione di tali strumenti. Il Parlamento euopeo deve incoraggiare la realizzazione di tale progetto.
    b) Creare in ciascuno Stato degli organi di informazione sugli strumenti giuridici contro i fenomeni della discriminazione, del razzismo e dell'incitamento all'odio e alla violenza razziale. Migliorare la conoscenza dei mezzi di ricorso ai vari livelli: internazionale, europeo, comunitario e nazionale, utilizzando tutti i mezzi di informazione e di comunicazione, e in particolare le possibilità tecnologiche offerte dalla telematica e dall'informatica.
    c) Effettuare uno o più studi demoscopici, nel quadro dell'Eurobarometro, sullo stato attuale delle relazioni tra le diverse comunità esistenti in Europa. L'inchiesta dovrebbe comportare talune questioni sul modo in cui chi risponde sente i contatti con le comunità diverse della propria nonché sulla prospettiva di valori democratici. Assicurare i finanziamenti necessari nel bilancio comunitario.
    d) Effettuare studi su talune unità urbane della Comunità in cui siano fortemente rappresentate le comunità minoritarie allo scopo di comparare sia i problemi emersi che le strategie attuate.
    e)Incoraggiare una riflessione sulla deontologia dell'informazione di fronte ai fenomeni di violenza e in particolare di violenza razziale. Il Parlamento europeo potrebbe assumere l'iniziativa di organizzare un colloquio su questo argomento.
    f) Attirare l'attenzione dei responsabili dell'informazione a tutti i livelli sull'importanza della funzione svolta dai mezzi di comunicazione di massa per l'eliminazione dei pregiudizi razziali e per la promozione dell'armonia dei rapporti fra comunità che vivono in Europa. Assicurare nei meccanismi dell'informazione una giusta rappresentatività delle comunità minoritarie.

    Sul piano educativo
    a) Promuovere l'obiettivo della non discriminazione a tutti i livelli delle strutture e delle politiche educative.
    b) Rafforzare notevolmente il ruolo dell'educazione civica in tutto il curriculum scolastico per promuovere l'attaccamento ai valori e alla pratica della democrazia e del pluralismo, alla tolleranza e al reciproco rispetto tra gli esseri umani nonché al senso di responsabilità civica.
    c) Tener conto, nei progetti di elaborazione di un manuale europeo di educazione civica, delle preoccupazioni emerse nella presente inchiesta.
    d) Occuparsi in maniera particolarissima della formazione civica degli educatori, facendo in modo che essi conoscano i principi e gli orientamenti dei testi giuridici attinenti al nostro argomento e rendendoli sensibili al problema della relazione fra bambini e adolescenti di comunità diverse e iniziandoli infine alle metodologie pedagogiche adeguate.
    e) Favorire l'apprendimento delle lingue e delle culture minoritarie in un'ottica di apertura sia verso le comunità minoritarie sia verso il mondo extracomunitario.
    f)Introdurre un apprendimento più precoce della storia contemporanea per trasmettere un'immagine esatta dei crimini commessi dai fascismi e dai totalitarismi europei e soprattutto degli atti di genocidio commessi dai regimi totalitari. Incoraggiare un'iniziativa comunitaria per la pubblicazione di un manuale europeo di storia contemporanea, in base ai lavori già effettuati dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco.

    Sul piano dell'azione delle forze sociali
    a) Creare un Forum delle comunità immigrate presso le Comunità europee, sul modello del Forum della gioventù.
    b) Favorire il dialogo e gli incontri fra le persone, le istituzioni e le associazioni che lottano contro il razzismo e a favore dei diritti dell'uomo, facendovi partecipare i sindacati, le organizzazioni professionali e le altre istituzioni interessate.
    c) Favorire lo scambio e il dialogo fra le varie religioni e fedi sia per contribuire allo spirito di tolleranza religiosa che per incoraggiare una riflessione comune sull'inserimento delle varie credenze nella società europea contemporanea. Il Parlamento europeo potrebbe prendere l'iniziativa di una conferenza.
    d) Approfondire la riflessione sulla responsabilità delle formazioni politiche democratiche di fronte ai problemi sollevati dall'inchiesta e tentare di individuare i principi di una deontologia del dibattito politico. A questo fine il Parlamento europeo può svolgere una funzione essenziale.



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