NPG 2026
    QuartinoNPG2025


    Alzati e vai
    Proposta pastorale 2025-26


    Il numero di NPG
    maggio-giugno 2026
    600 NPG COVER MARZO APRILE 2026


    Il numero di NPG
    marzo-aprile 2026
    600 NPG COVER MARZO APRILE 2026


    Newsletter
    maggio-giugno 2026
    NL 3 2026


    Newsletter
    marzo-aprile 2026
    NL 2 2026


    P. Pino Puglisi
    e NPG
    PPP e NPG


    Post it


    Le ANNATE di NPG 


    I DOSSIER di NPG 


    Le RUBRICHE di NPG 


    Gli AUTORI di NPG


    Gli EDITORIALI di NPG 


    VOCI TEMATICHE 


    I LIBRI di NPG 

     


    IN VETRINA


    Etty Hillesum
    Una spiritualità per i giovani 


    Semi di spiritualità


    Animazione, animatori


    Sussidi, Materiali, Esperienze


    Recensioni e Segnalazioni


    Letti & apprezzati


    Un giorno di maggio 
    La canzone del sito
    Margherita Pirri 


    WEB TV





    Note di pastorale giovanile
    via Giacomo Costamagna 6
    00181 Roma

    Telefono: 06 4940442

    Email

    Il secolo dei bambini


    (NPG 2020-02-10)

    Evoluzione storica dei diritti dell’infanzia e adolescenza

    Il Novecento - secondo la pedagogista svedese Ellen Key - è passato alla storia dell’educazione come il “secolo dei fanciulli”.[1]
    È fuori dubbio infatti che, dalla fine dell'Ottocento in poi, la considerazione del valore dell’infanzia sia stata al centro di teorizzazioni e di ricerche in campo psicopedagogico e medico, nonché di una serie di interventi legislativi e di offerte educative e culturali volte alla protezione e alla valorizzazione dei fanciulli, a livello nazionale e internazionale.
    Se ad oggi la considerazione per il mondo della persona minore di età appare certamente come uno dei tratti caratteristici della cultura occidentale contemporanea, questo è dovuto anche al riconoscimento dei diritti dei minori.
    Tale riconoscimento è avvenuto attraverso un progressivo processo di maturazione rispetto alla peculiarità minorile, ed è stato accompagnato e sollecitato da importanti documenti internazionali, che hanno sostenuto il bisogno di protezione e valorizzazione dell’infanzia.
    Philip Alston e John Tobin[2] hanno identificato - a livello internazionale - cinque fasi evolutive dei diritti del fanciullo a partire dal Ventesimo secolo.
    La prima fase (1901-1947) è caratterizzata dalla conclusione della cosiddetta relativa invisibilità sociale dei bambini.
    In questo periodo, l’attenzione sociale, politica e giuridica si concentra intorno alle questioni riguardanti la protezione e la regolamentazione del lavoro minorile. Le Organizzazioni internazionali, oltre a reagire con forza contro lo sfruttamento dei bambini sul mercato del lavoro, si muovono anche contro lo sfruttamento sessuale e, in particolare, reagiscono contro la dimensione transnazionale del fenomeno.
    Si assiste, subito dopo la creazione dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), nel 1919, all’adozione di precisi standard internazionali che assicurano al bambino lavoratore una serie di diritti.
    - Convenzione OIL (1919) n.5 l’età minima per il lavoro nelle miniere e nell’industria;
    - Convenzione OIL (1919) n.6 sul lavoro notturno nell’industria;
    - Convenzione OIL (1920) n.7 sull’età minima di accesso al lavoro marittimo;
    - Convenzione OIL (1921) n.16 sugli accertamenti medici per il lavoro marittimo.
    Si deve proprio all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) il merito di aver evidenziato il problema di una tutela concreta dei diritti del minore, sebbene le varie Convenzioni siano ancora settoriali e prevedano la tutela del minore solo sul piano dell’integrità fisica.
    Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come “Dichiarazione di Ginevra”, approvata dalla Società delle Nazioni a Ginevra nel 1924, nella quale si rileva una prima, seppur sommaria, formulazione di alcuni diritti fondamentali, funzionali ad un adeguato sviluppo del minore, impegnando gli Stati ad adoperarsi in questo senso.
    L’importanza di questa Dichiarazione risiede nel fatto che ha invertito la precedente logica cui afferivano gli ordinamenti giuridici del tempo, secondo la quale al minore si attribuivano solo doveri e non diritti, e si riconosceva solo un interesse a certi comportamenti che gli adulti dovevano tenere nei suoi confronti.
    La Dichiarazione Universale dei diritti umani approvata e proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite non parla delle persone di minore età, ma il fatto che la Carta del’48 non riservi un trattamento “specifico” per i soggetti in formazione non costituisce un problema rilevante, in quanto - riferendosi a tutti gli “esseri umani” - costituisce un punto di riferimento imprescindibile anche per i minori che da essa traggono beneficio per la tutela dei diritti e delle libertà in essa enunciati.[3]
    Sono quei diritti[4] che si ritroveranno espressi nelle Costituzioni di alcuni Stati europei i quali - ispirandosi ad essa - ne hanno colto la sua anima profonda costituita dalla sintesi delle tradizioni giusnaturalistiche americana e francese con il personalismo cristiano.[5]
    La seconda fase (1948-1977) si caratterizza principalmente per la proclamazione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo del 1959 e l’adozione dei due Patti internazionali sui diritti civili, politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
    Nella Dichiarazione del 1959 si sanciscono importanti principi, tra cui si possono menzionare: il riconoscimento che il minore ha bisogno di particolare protezione e cure speciali, inclusa un’adeguata protezione giuridica (non si parla più di diritto sui minori, ma per i minori); la rilevazione che la soddisfazione dei diritti e delle libertà enunciate rappresenta un interesse dell’intera società, funzionale al suo sviluppo; la sottolineatura che il minore, per uno sviluppo positivo della sua personalità, ha bisogno di amore e comprensione e che il diritto alla crescita richiede uno sviluppo positivo non solo a livello fisico, ma anche intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità.
    La terza fase (1978-1989) è essenzialmente dedicata all’organizzazione del primo anno internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza e alla lenta elaborazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e adolescenza adottata a New York nel 1989.
    La genesi di tale documento risale alla vigilia dell'Anno Internazionale del Fanciullo (1979), allorché le autorità polacche[6] lanciarono la proposta di una Convenzione sui diritti del bambino per ridefinire, attraverso uno strumento internazionale di carattere vincolante, le norme applicabili ai diritti dell’uomo in relazione alla specifica condizione dei fanciulli.
    Dalla proposta alla stesura definitiva del testo, però, il lavoro dell’elaborazione è stato lungo e tormentato.
    Esso spettò ad un gruppo di lavoro “ad hoc”,[7] istituito per volere della Commissione dei diritti dell’uomo che si riunì dall'80 all'87 una settimana l'anno, a Ginevra, per poi accelerare il ritmo dall'88 all’89 (23 sedute).
    Si trattava di conciliare la pluralità delle impostazioni culturali e giuridiche e in particolare quella dei Paesi Occidentali, per i quali dovevano essere privilegiati i diritti civili e politici e quella dei Paesi Socialisti per i quali invece erano più importanti i diritti economici e sociali.[8]
    Non è mancata l’attenzione ai diritti dei bambini appartenenti a gruppi di minoranze etniche e linguistiche e alla difesa della loro identità culturale.[9]
    Il testo definitivo[10] è stato adottato a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’unanimità il 20 novembre 1989 e rappresenta un Trattato di carattere "universale" che ha codificato e sviluppato in maniera significativa le norme internazionali applicabili ai bambini.
    In meno di un anno (20 settembre 1990) è entrata in vigore ed è oggi il Trattato internazionale che conta il più alto numero di ratifiche (196 Paesi).
    Così facendo, la quasi totalità della comunità mondiale, si è impegnata a rendere effettivi i principi in essa espressi e costituisce il testo base cui fanno riferimento tutti i documenti successivi dedicati a specifici settori di tutela.
    A distanza di trent’anni dalla sua proclamazione permane l’attualità e la necessità di una Carta che sancisca in maniera esplicita diritti che riguardano specificatamente le persone di minore età.
    Nella quarta fase (1989-2000) si assiste alla continua proliferazione di standard internazionali. Ne sono un esempio la Convenzione OIL sulle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile e l’adozione dei Protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.[11]
    Durante tale periodo la stessa Commissione per i diritti umani dedica crescente attenzione alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza. Il XX secolo si conclude con la predisposizione di un sistema normativo internazionale interamente dedicato ai diritti dei fanciulli che solo un quarto di secolo prima sarebbe stato inimmaginabile.
    Nella quinta fase che va dal 2001 ad oggi vi è il consolidamento dei diritti. È un periodo in cui i vari attori (organizzazioni internazionali governative e non, governi e agenzie internazionali) sembrano realizzare l’enormità del loro impegno e i governi avvertono la loro crescente responsabilità nell’attuazione della stessa Convenzione ONU.

    Il ruolo educativo-culturale della Convezione sui diritti dell’infanzia e adolescenza

    Dal 1989 la Convenzione ha avviato una vera e propria “rivoluzione culturale”, elevando la persona di minore età da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti, determinando una rottura con il passato e gettando solide basi per costruire una “nuova” identità del minorenne, quale soggetto di diritto, attivo, partecipe, che va ascoltato, informato e rispettato. A partire dalla Convenzione, è dunque, mutata la relazione che ha connotato la storia nel corso dei secoli tra minorenni e adulti.
    Per cogliere la profonda trasformazione messa in atto dalla Convenzione sotto il profilo educativo, culturale e pastorale[12] è necessario conoscere attentamente il contenuto della stessa per comprenderne i principi antropologici sottesi e le finalità educative esplicitate[13] che sono lo “sviluppo della personalità del fanciullo”, la “comprensione e attenzione al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, il “rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali”, una “preparazione adeguata” perché possa assumere “la responsabilità della vita in una società libera”, il “rispetto dell’ambiente naturale”.
    La “visione antropologica, che sottende i diritti dei minori così come enunciati nella Convenzione, non si preclude a nessuna prospettiva di pienezza specifica e, nello stesso tempo si ispira a una visione etica che promuove libertà e responsabilità”.[14]
    Gli effetti di questa radicale trasformazione in favore della persona di minore età sono tangibili sia sotto il profilo legislativo,[15] che terminologico. Si pensi, in Italia, al settore del diritto di famiglia ove la “responsabilità genitoriale” ha sostituito l’originaria “potestà”, apportando un cambiamento terminologico che ha un valore culturale profondo, in termini di abbandono di qualsiasi logica di possesso sulle persone minorenni.
    La Convenzione contiene disposizioni che introducono diritti nuovi[16] affermando che dalla nascita al raggiungimento della maggiore età, fissato al diciottesimo anno, il soggetto in formazione è portatore e titolare di tutti i diritti civili riconosciuti all’uomo, quali il diritto alla vita, alla salute e alla protezione da ogni tipo di violenza, danno, abuso, trascuratezza o sfruttamento. Il diritto anche a veder rispettati i suoi diritti di personalità, quali il diritto alla riservatezza, ad una propria identità, ad un ambiente familiare valido, alla libertà di opinione/pensiero, di espressione, di informazione, di coscienza, di religione e di associazione. Così come riconosce anche una serie di diritti sociali, tra cui il diritto all’istruzione, all’assistenza, alla mutualità e alla sicurezza, ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo, al riposo e allo svago.
    Grazie alla Convenzione, la coscienza collettiva è andata progressivamente accentuando una sensibilità nei confronti del minore riconoscendo i fondamentali diritti dell’essere umano e da questo è discesa l’esigenza di una tutela particolare per i soggetti in età evolutiva.
    A questo cambiamento ha fatto seguito anche una nuova prospettiva, che ha portato ad accostare al concetto di protezione del minore quello di promozione. Così, se prima si guardava al minore quale destinatario d’interventi di protezione, attivati esclusivamente in risposta a casi di emergenza, in presenza di patologie, di grave difficoltà o di disagio, ora si è giunti alla consapevolezza che il riconoscimento dei diritti presuppone anche interventi promozionali, che aiutino a sviluppare costantemente la pienezza della propria personalità, anche in mancanza di situazioni di compromissione.
    Di fronte al protagonismo delle persone di minore età che diventano i primi e i principali promotori del proprio sviluppo sono richiesti atteggiamenti e approcci adeguati che modificano in modo sostanziale il rapporto intergenerazionale. Tale prospettiva attribuisce alla Convenzione anche un ruolo pedagogico ed educativo nella sua dimensione culturale[17] divenendo un riferimento significativo per gli educatori in tutto il mondo.
    I quattro principi guida della Convenzione assumerebbero in tale prospettiva il ruolo stimolo sfidante di coordinate per un’azione educativa trasformativa e di cambiamento.
    Il principio di non discriminazione (art. 2), in base al quale tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i bambini e adolescenti senza distinzione del colore della pelle, della religione, della provenienza geografica, richiederebbe un radicale cambiamento rispetto ai pregiudizi, stereotipi, pratiche educative abituali nei confronti di ogni minore, ma in particolare di quanti rischiano di essere più marginalizzati: disabili, stranieri, rifugiati. Il principio del Best interest of child (art. 3), il quale prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente richiederebbe la conoscenza concreta della situazione del minore, la sua opinione per scegliere e orientare un cambiamento in linea con le sue capacità, inclinazioni e aspirazioni Il principio del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo umano (art. 6) richiederebbe di considerare l’impatto che ha il contesto nella vita di un minore e di garantire, quindi, un ambiente adatto che li protegga, li curi e li stimoli; Il principio di partecipazione (art.12) secondo il quale il minore, in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda deve essere messo nella possibilità di essere ascoltato (direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato) richiederebbe ascolto e spazi ove il minore sia protagonista condividendo la responsabilità per divenire cittadino attivo della società in cui vive.[18]
    Sotto il profilo della dimensione carismatica-salesiana (ma il discorso potrebbe essere allargato alla nuova cultura ecclesiale) si deve all'emerito Rettor Maggiore dei Salesiani don Pascual Chávez Villanueva l’intuizione e l'invito a riflettere sul ruolo e la portata dei diritti dei minori come “la via privilegiata per realizzare nei diversi contesti l’impegno di prevenzione, di sviluppo umano integrale, di costruzione di un mondo più equo, più giusto, più salubre”.[19]
    Egli compie una rilettura del Sistema Preventivo alla luce della radicale trasformazione avvenuta con la Convenzione, evidenziando che “l’educazione integrale salesiana non può prescindere da un impegno per i diritti fondamentali perché educare in questo ambito equivale a prevenire la violazione dei diritti stessi, equivale a formare cittadini onesti, responsabili e costruttori attivi di una sana democrazia”.[20]
    La via dei diritti umani rappresenta dunque una reale possibilità di globalizzare l’impegno educativo e di accrescere le opportunità di collaborazione con tutti “i benefattori dell’umanità” disposti a condividerlo. Don Bosco stesso, scrive sempre don Chávez “sarebbe pronto a sottoscrivere”, oggi, la Convenzione sui diritti dei minori.[21]
    Ne segue la necessità di educare ai principi sanciti nella Convenzione, perché se scelti e perseguiti dalla politica, e trasformati in strumenti legislativi sono capaci di incidere in modo più profondo e duraturo sugli orientamenti educativi della comunità sociale di riferimento producendo cambiamenti istituzionali che a loro volta avranno effetti benefici sui minori stessi.
    Per quanto riguarda il mondo salesiano, anche i Capitoli Generali successivi e l'attuale Rettor Maggiore Angel Fernàndez Artime hanno confermato “l’orientamento della Congregazione verso la cultura dei diritti umani, in particolare dei minori”,[22] "dando priorità soprattutto ai più indifesi, ai più bisognosi, ai più fragili, ai più poveri. Non possiamo essere complici di alcun abuso di potere, economico, di coscienza, sessuale”. [23]
    Ma allargando il discorso a una visione di Chiesa, la pubblicazione delle “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” da parte della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Italiana Superiori Maggiori[24] sono un altro segno tangibile della crescente attenzione e consapevolezza nei confronti del mondo dell’infanzia la cui “tutela” unitamente alle “persone vulnerabili” fa “parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo”.[25]
    Se il Magistero ecclesiale e quello salesiano hanno fatto proprie le dimensioni antropologiche e culturali della Convenzione occorre, al tempo stesso - per inoltrarsi in modo efficace sulla via dei diritti dei minori - lavorare per una base condivisa di informazione e di metodologia operativa, che riesca a far intravedere come possibile questa via e che sgombri il campo da ogni incomprensione e possibile diffidenza.[26]
    Ma non solo. La via dei diritti dei minori presuppone anche la necessità di maturare sempre di più la convinzione dell’irrinunciabile mutualità tra educazione e pastorale, tra Vangelo ed educazione. Svolgere un compito educativo pastorale di qualità comporta la capacità e l’intelligenza pedagogica di realizzare un rapporto irrinunciabile tra maturazione umana e crescita cristiana, di assumere il compito educativo come un modo concreto di collaborare con Dio alla crescita della persona.[27]
    La via dei diritti dei minori può aiutare a ricomporre la frattura tra il compito culturale - di cui fa parte l’attività educativa - e il compito pastorale determinante per la crescita e il destino eterno dell’uomo.[28]
    È necessario convincersi, però, che non si può fare tutto da soli, muoversi in modo autoreferenziale ma urge una mentalità di rete sia tra le diverse realtà della Congregazione, sia con altri soggetti che hanno a cuore la vita dei giovani. Il tema di diritti dei minori può diventare anche un contenuto privilegiato di relazioni collaborative per le quali sono richieste nuove competenze legate alla capacità di lettura della realtà e alla progettazione pedagogica. [29]
    Investire in queste azioni non significa sottrarre energie e tempo ai ragazzi, ma moltiplicare le risorse loro destinate con un’azione diffusa che migliori le condizioni in cui ragazzi vivono, crescono ed esplicitano i loro diritti e doveri.[30]
    Occorre quindi, una “rinnovata intenzione pastorale”,[31] “formazione e aggiornamento”[32] affinché il “sistema preventivo trasformi sia l’educatore che l’educando in un protagonista cosciente, responsabile del dovere di difendere e promuovere i diritti umani, per lo sviluppo umano personale e del mondo intero”.[33]

    Un compito

    Senza dubbio, la Convenzione rappresenta insieme la testimonianza e l’espressione più tangibile della nuova prospettiva con cui si guarda oggi ai soggetti di minore età, che vengono concepiti non solo come portatori di diritti e interessi, ma anche come soggetti dotati di autonomia di giudizio ed autodeterminazione. Soggetti attivi ai quali va assicurata non solo la tutela da prevaricazioni, abusi, violenze (la difesa da), ma anche garantita e insieme permessa un’adeguata partecipazione (la promozione verso).
    La Convenzione impegna gli Stati su tre linee direttrici: a prevenire, disponendo adeguati servizi (provision), a proteggere (protection), ma anche a promuovere la partecipazione sociale, favorendo l’esercizio attivo dei diritti riconosciuti ai minori (participation).
    Inoltre, predispone un insieme di controlli e relativi strumenti, in modo da assicurarsi che il riconoscimento dei diritti, da parte degli Stati, non avvenga solo formalmente, ma che questi siano realmente garantiti e resi esecutivi.
    La grande rilevanza della Convenzione risiede, come anzidetto, nel fatto che questa non si limita ad essere solo un codice di diritti, ma anche un documento di valenza pedagogica per lo sviluppo umano del minore.
    Acquisire consapevolezza di questa valenza significa avere la consapevolezza del mondo in cui viviamo per poter “fare educazione” in modo autentico ed efficace soprattutto in un momento storico caratterizzato dall’emersione di nuove povertà, dal fenomeno dell’immigrazione di numerosi minori stranieri non accompagnati e da diverse forme di sfruttamento dei minori (lavoro minorile, commercio sessuale, dipendenza da droghe).
    La Convenzione dei diritti del fanciullo impegna il legislatore, l’amministratore, il giurista e ogni persona, Istituzione o agenzia che si occupa di un itinerario educativo, in quanto rispettare e tutelare un diritto umano significa riconoscere e rispondere al bisogno soggiacente.
    Per questo la tutela di un diritto non riguarda solo il ruolo dei magistrati o avvocati i quali devono intervenire quando sono state perpetrate delle violazioni per ristabilire la giustizia, ma coinvolge tutta la società che deve attrezzarsi per rispondere a quei bisogni fondamentali di cui i diritti sono l’espressione.
    L’attuazione pratica della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo costituisce il parametro di una democrazia matura che può definirsi tale solo quando pone tra i suoi obiettivi primari politiche di promozione, di welfare che rimuovano le diseguaglianze e favoriscano lo sviluppo della persona nella sua integralità.
    Una democrazia che esprime tutto il suo valore quando è fondamento di una progettualità sociale e politica più giusta e più equa, di una rete di servizi, di un’offerta di opportunità, di un sistema di relazioni sociali capace di tutelare e promuovere soprattutto i diritti dei soggetti più deboli.
    Rimane chiaro che occorre far osservare i diritti dei minori, rivedendo gli strumenti internazionali di controllo in quanto il richiamo doveroso, seppur nelle forme solenni, ai diritti dei bambini nelle sedi internazionali come all’interno dei singoli Stati oramai non basta più.
    Per gli operatori pastorali l’impegno per l’educazione rimane attuale ma con la Convenzione esso è divenuto un diritto il cui scopo è sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini e le loro capacità mentali e fisiche (art. 29), in piena linea con il pensiero del Santo dei giovani secondo il quale l’educazione è il mezzo più radicale per formare la persona umana e svilupparne tutte le dimensioni.
    I diritti dei minori possono contribuire efficacemente in questa direzione contribuendo a realizzare l’impegno di prevenzione, di sviluppo umano integrale, di costruzione di un mondo più equo, dove i minori sono protagonisti principali e soggetti dei propri diritti.


    NOTE

    [1] Cfr. E. Key, Il Secolo del bambino, Junior, 2019.
    [2] Cfr. P. Alston-J. Tobin, Laying the foundation for children’s rights, Unicef, 2005.
    [3] Tra i principali che riguardano le persone di minore età ricordiamo il “diritto alla vita”, il diritto “all’ aiuto e ad un’assistenza particolari”, il diritto alla famiglia intesa come “nucleo naturale e fondamentale della società”, il diritto a “speciali cure e assistenza” e il “diritto all’istruzione” che deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
    [4] Ci si riferisce ai diritti di prima generazione (diritti civili e politici, storicamente derivati dalle rivoluzioni di tipo liberale) e quelli di seconda generazione (diritti sociali: lavoro, assistenza, istruzione e cultura, derivanti dai movimenti solidaristici ottocenteschi).
    [5] La sintesi traspare, ad esempio nel termine “dignità”, aggiunto al termine “diritti” (art.1: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti).
    [6] La Polonia ha perso un gran numero di fanciulli durante la seconda guerra mondiale.
    [7] Il gruppo era composto dai rappresentanti di 43 Stati membri della Commissione sui Diritti dell'Uomo, anche se i delegati di ogni altro paese potevano ugualmente assistere a titolo di “osservatori” e partecipare a pieno titolo ai dibattiti. Le Organizzazioni Intergovernative (OIT, HCR, UNICEF) e le Organizzazioni Non Governative, purché dotate di statuto consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite potevano anch’esse essere rappresentate e prendere parte pienamente alla discussione del progetto.
    [8] Un ruolo ben diverso rispetto al passato è stato assunto in compenso dai Paesi in via di sviluppo: mentre altri Trattati precedenti, e la stessa Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959 erano, di fatto, espressione della cultura giuridica dell'Occidente industrializzato, nella discussione sulla Convenzione, i Paesi in via di sviluppo hanno giocato un ruolo notevole, intervenendo spesso e portando modifiche ed adattamenti sostanziali.
    [9] Esempio principale di ciò è l’art. 20 relativo all’adozione e all’affidamento ove per la prima volta in un atto internazionale, viene prevista una forma specifica prevista dal diritto islamico, la kafalah.
    [10] La Convenzione consta di un Preambolo che indica le ragioni d’essere e le finalità della stessa e 54 articoli suddivisi in tre parti: artt.1-41 contenenti un ampio repertorio di diritti e alcuni principi di carattere generale, artt. 42-45 che prevedono le disposizioni di monitoraggio e applicazione della convenzione, artt. 46-54 che precisano le modalità della sua attuazione. In particolare nella Convenzione troviamo il diritto innato alla vita (art. 6), il diritto al nome e cittadinanza (art. 7), alla propria identità e nazionalità (art. 8), il diritto di conoscere i propri genitori e ad essere allevato da questi, il diritto alla libertà di espressione(art. 13), il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione(art. 14), il diritto di associarsi e riunirsi liberamente (art. 15) il diritto al godimento del dei più alti livelli di salute fisica e mentale (art. 24), il diritto all’educazione (art. 28), il diritto ad una propria vita culturale linguistica (art. 30), il diritto al riposo, allo svago e a dedicarsi al gioco (art. 31), il diritto di potersi avvalere dell’assistenza legale, di non essere arbitrariamente privato della libertà, il diritto ad essere tutelato dalla legge contro interferenze arbitrarie nella vita privata(art. 16), nella propria famiglia, casa e corrispondenza, contro lesioni illecite del proprio onore e della propria reputazione; il diritto a speciale protezione e assistenza nel caso in cui il minore venga privato temporaneamente o definitivamente dal suo ambiente familiare (art. 20); il diritto alla protezione contro lo sfruttamento economico e il lavoro rischioso (art. 32); il diritto alla protezione contro ogni forma di violenza, abuso, sfruttamento o maltrattamento (artt. 19, 34, 37, 39).
    [11] Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante i bambini; Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza concernente la procedura di presentazione di reclami.
    [12] La riflessione che segue in questo paragrafo è debitrice del testo di V. Orlando, La via dei diritti umani e la missione educativa pastorale salesiana oggi, LAS - Roma, 2008. Il testo, ancora valido nelle sue intuizioni principali, è stato elaborato in occasione del Congresso Internazionale su “Sistema Preventivo e Diritti Umani” organizzato a Roma nel 2009, in collaborazione con il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS).
    [13] Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza art. 29 comma 1: “Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale”.
    [14] V. Orlando, cit., p. 131.
    [15] Il carattere precettivo per gli Stati che hanno ratificato la Convenzione li ha indotti ad uniformare le norme di diritto interno nonché ad attuare tutti i provvedimenti di carattere normativo e amministrativo necessari affinché non incorressero nella violazione della Convezione stessa. Si è intervenuti, così, con leggi per contrastare la “violenza sessuale” (L. 66/1996), lo “sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (L. 269/1998), per affermare il diritto prioritario di ogni bambino a crescere nella propria famiglia (L.149/2001), prevedendo il superamento del ricovero in Istituto entro il 31 dicembre 2006, per la tutela della “continuità affettiva” (L. 173/2015). Da ultimo per tutelare i “minori stranieri non accompagnati” (L.47/2017). Sono state inoltre ratificate importanti convenzioni per la promozione e tutela delle persone di minore età: si pensi ad esempio alla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori (L.77/2003); alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale (L.172/2012),.
    L’Italia ha, inoltre, ratificato nel 2009 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che dedica un apposito articolo ai diritti dei bambini e degli adolescenti. Da non dimenticare infine la ratifica dei Protocolli Opzionali alla Convenzione: sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati sulla vendita di bambini, sulla prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori, e sul diritto dei minori di segnalare la violazione dei loro diritti.
    [16] Si pensi al diritto all’educazione, al gioco o allo svago.
    [17] Cfr. I. Biemmi - N. Scognamiglio, Verso una pedagogia dei diritti. Guida per insegnanti, Save the Children, 2007.
    [18] Cfr. V. Orlando, cit., p. 135.
    [19] P. Chávez V., Commento alla Strenna 2008: Educhiamo con il cuore di Don Bosco per lo sviluppo integrale della vita dei giovani, soprattutto i più poveri svantaggiati promuovendo i loro diritti, Istituto Figlie di Maria Ausiatrice, Roma, 2007, p.17.
    [20] P. Chávez V., cit., p.5.
    [21] Idem, p.21.
    [22] CG 27, 22.
    [23] A. F. Artime, Strenna 2020, Presentazione: Buoni Cristiani e onesti cittadini, 9.
    [24] Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana Superiori Maggiori, Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, Roma, 24 giugno 2019.
    [25] Papa Francesco, Lettera Apostolica “Motu Proprio”, Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26 marzo 2019.
    [26] Cfr. V. Orlando, cit., p. 131.
    [27] Cfr. E. Viganò, Nuova educazione, Atti del Consiglio Generale, LXXII (1991), 337, 19.
    [28] Cfr. P. Chávez V., Strenna 2008. Educare con il cuore di DB.: Educare Evangelizzando, Bollettino Salesiano, CXXXII (2008), 5, 2-3; P. Chavez Villanueva, Strenna 2008. Educare con il cuore di DB.: Evangelizzare Educando, Bollettino Salesiano, CXXXII (2008), 6, 2-3;
    [29] Cfr. V. Orlando, cit., p. 141.
    [30] Idem., p.142.
    [31] P. Chávez V., Commento alla Strenna 2008: Educhiamo con il cuore di Don Bosco per lo sviluppo integrale della vita dei giovani, soprattutto i più poveri svantaggiati promuovendo i loro diritti, Istituto Figlie di Maria Ausiatrice, Roma, 2007, p.22.
    [32] Idem, p.21.
    [33] Idem.



    IN PRIMO PIANO


    Oratorio: noi ci crediamo!
    Tutto quello che... sull'oratorio


    Vivere l'anno
    Sussidio liturgico-esistenziale
    Tempo pasquale


    Buon giorno scuola
    Incontrarsi benevolmente
    Aprile 2026


    ALZATI E VAI
    Sussidio Proposta Pastorale MGS
    Febbraio 2026
    600 Logo MGS 25 26


    SNPG
    La Chiesa italiana per i giovani


    RUBRICHE ON LINE


    RUBRICHE NPG 2026


     Infosfera, AI
    e pastorale giovanile 


     PG oggi in dialogo
    con G.B. Montini 


     Accompagnamento 
     e proposta di fede 


     Incontrare Gesù
    nel Vangelo di Giovanni


    I sensi come
    vie di senso nella vita


    PG negli USA
    Sfide culturali e percorsi innovativi


    Noi crediamo
    Ereditare oggi la novità cristiana


    Pillole letterarie
    pillole letterarie


    Playlist generazioneZ
    I ragazzi e la loro musica


    Generazione Z
    Ultimi studi e ricerche
    adolescente


     Ragazzi e adulti
    pellegrini sulla terra


    CONTINUA DAL 2025


    Saper essere
    Competenze trasversali


    L'umano nella letteratura


     Strumenti e metodi
    per formare ancora


    Per una "buona" politica


    Sport e vita cristiana


     Passeggiate nel
    mondo contemporaneo


    Un "canone" letterario
    per i giovani oggi